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7 febbraio 2025
Dal Massimario la relazione sulle modifiche apportate al CCII dal correttivo ter
Con la relazione n. 10/2025, l'Ufficio del Massimario della Cassazione illustra e ricostruisce le novità normative previste dal D.Lgs. n. 136/2024 (correttivo ter) che ha modificato il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
di La Redazione
Con il
D.Lgs. n. 136/2024
, il Legislatore è intervenuto per la terza volta sul nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) approvato con il D.Lgs. n. 14/2019, già modificato altre due volte:
Nella relazione, si osserva che non risulta cambiato l'art. 1, che disciplina l'ambito di applicazione del CCII, mentre alcune modifiche sono state apportate alle lettere dell'art. 2, contenente una serie di definizioni importanti per l'interpretazione delle disposizioni successive.
Piccoli interventi interessano anche l'art. 3, dedicato all'adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, e l'art. 4, che disciplina i doveri delle parti.
- con il
D.Lgs. n. 147/2020 ; - con il
D.Lgs. n. 83/2022 , in attuazione della Direttiva Insolvency (Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 1023).
Il correttivo ter, che si inserisce nel quadro degli impegni assunti con il PNRR, è intervenuto sulla maggior parte degli articoli del Codice, allo scopo di migliorare l'efficienza della riforma in materia di insolvenza e di armonizzare disposizioni scritte in momenti diversi, quali quelle della Legge delega n. 155/2017 e quelle frutto della Direttiva cit..
Sulla base di questi presupposti, l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione ha elaborata la relazione n. 10 del 30 gennaio 2025, con la quale si analizzano le finalità e le modifiche al CCII previste nel D.Lgs. n. 136 cit..
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La relazione prevede i seguenti contenuti:
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Piccoli interventi interessano anche l'art. 3, dedicato all'adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, e l'art. 4, che disciplina i doveri delle parti.
Quanto all'art. 4, il correttivo è intervenuto sul comma 1 e sul comma 4.
L'art. 5-bis è stato cambiato nella rubrica e nel secondo comma, al fine di rafforzare l'utilizzo del test pratico di risanamento previsto, nell'ambito della composizione negoziata, dall'articolo 13, comma 2.
Alcune modifiche hanno riguardato inoltre l'art. 6, dedicato alla prededucibilità dei crediti. In particolare, alla lettera a) del primo comma è stato chiarito che la prededucibilità riguarda i crediti maturati non solo dall'OCC, ma anche da chi svolge le funzioni attribuite allo stesso organismo.
Infine, l'art. 10 sulle comunicazioni telematiche è stato profondamente modificato, allo scopo di adeguarlo agli esistenti sistemi di creazione e raccolta dei domicili digitali e di coordinarlo con le disposizioni del processo civile telematico.
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