
Affermazione di genere e conseguente rettificazione anagrafica, cessazione degli effetti civili e definizione delle condizioni economiche e familiari: tutto con un'unica sentenza. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze.
Con le sentenze gemelle nn.1308/2025 e 1323/2025, il Tribunale di Firenze ha compiuto un importante passo avanti verso una giustizia più efficiente e rispettosa dei diritti delle persone transessuali.
Per la prima in Italia, è stato infatti affermato che nell'ambito di un unico...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
M.L., con atto di citazione notificato alla coniuge M.B., al P.M. e su disposizione del giudice al curatore speciale dei figli minori S. e E.L., Avv. M., esponeva di essere nato con caratteri anatomico-biologici propri del tipo maschile e ciò nonostante di aver vissuto, sin dall’infanzia, una identità psicosessuale tipica del genere femminile, rappresentandosi come tale nei rapporti con gli altri, di aver sofferto la propria condizione e di aver maturato successivamente la consapevolezza della necessità di ottenere la rettifica dei dati anagrafici e la conversione al sesso femminile per perseguire il proprio benessere.
Deduceva altresì di essersi rivolta, per tali motivi, nel 2022 all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Careggi, Dipartimento DAI Neuromuscoloscheletrico e degli Organi di Senso, Ambulatorio di Psichiatria, dove ha effettuato un iter psicodiagnostico clinico al termine del quale è stata certificata una incongruenza di genere e successivamente ha iniziato la terapia ormonale presso l’U.O Careggi – U.O.SOD Andrologia, Endocrinologia femminile e Incongruenza di genere, tutt’ora in corso. Deduceva che, tenuto conto della disforia di genere certificata, del percorso effettuato e della intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici per l’adeguamento di identità di genere, per eliminare il divario tra la realtà fisio-biologica femminile e l’identità psicologica maschile e superare in tal modo la sofferenza della persona. Rappresentava come nella vita privata e nelle relazioni familiari ed amicali M. si presenta nella sua identità di genere maschile come E. e come tale è ormai riconosciuta e nominata. Dava altresì atto delle difficoltà incontrate nel mondo del lavoro e nei viaggi a causa della discrepanza tra l’aspetto fisico e i documenti. Chiedeva quindi di accertare il diritto della parte attrice ad ottenere l’attribuzione di sesso femminile e di disporre l’immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da M. a E., ordinandola all’Ufficiale di Stato Civile di Vinci (FI) e contestualmente di autorizzare la medesima parte a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile. Chiedeva inoltre di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi M.B. e M.L. in Campi Bisenzio il 07/09/2008 ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Campi Bisenzio di procedere alla annotazione della emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
a) nessuna corresponsione di denaro avverrà fra i coniugi a titolo di mantenimento poiché economicamente autosufficienti;
b) la casa coniugale sita in Montespertoli (FI), Via (omissis), già di proprietà del Sig. L., viene assegnata alla madre;
c) i figli S. e E. sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali eserciteranno pari potestà sui minori e concorreranno insieme ad ogni decisione relativa all‘educazione, alla salute e all‘indirizzo di vita degli stessi;
d) i figli minori saranno collocati prevalentemente presso il domicilio della madre posto in Montespertoli (FI), Via (omissis), dove manterranno la residenza;
Il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario: il mercoledì dalle 18h fino alla mattina successiva accompagnandoli a scuola e, nel periodo estivo, presso l'abitazione della madre; il venerdì dalle 18h fino alla mattina successiva accompagnandoli a scuola e, nel periodo estivo, presso l'abitazione della madre, quando al padre non spetta il fine settimana; un fine settimana alternato dal venerdì alle 18h fino alla domenica sera alle 21h; per le festività del periodo natalizio alternativamente: dal 24 Dicembre fino alla mattina del 26 Dicembre con un genitore e dal 30 Dicembre al primo dell’anno con l'altro genitore; dal 4 gennaio al 6 gennaio ora con l’uno ora con l’altro genitore ad anni alterni; dal il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro genitore ad anni alterni; ogni altra festività riconosciuta (ponti) ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore; per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo consecutivo fino a 15 giorni (divisibile anche in due periodi di 7 giorni ciascuno), da concordare entro il 30 Giugno di ogni anno al fine di organizzarsi in virtù anche con gli obblighi lavorativi. Eventuali altri viaggi verranno concordati di volta in volta tra i coniugi. Il tutto sempre salvo diversi accordi tra le parti. Rimane fermo che la disciplina del tempo in cui ogni genitore potrà stare con i figli è rimessa principalmente agli accordi che i coniugi civilmente troveranno di volta in volta, tenuto conto delle esigenze del minore e dei rispettivi impegni lavorativi. Le spese relative alle vacanze estive, natalizie, pasquali e inerenti ad ogni altro viaggio e spostamento verranno sostenute interamente da colui che ha con sé i figli;
e) il Sig. L. corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese alla Sig.ra B. a titolo di mantenimento dei figli € 200,00 ciascuno mensili rivalutabili ogni anno secondo l‘indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per tali intendendosi il trasporto scolastico, assicurazione, tasse, imposte, e costi di iscrizione alla scuola pubblica, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole, degli studi universitari e parauniversitari, ivi comprese le spese eventuali di permanenza fuori provincia, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, viaggi di istruzione, gite scolastiche didattiche, spese medico-specialistiche ed oculistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, prescritte dal medico di base, corsi di ordinaria pratica sportiva con le relative attrezzature ed equipaggiamenti, corsi di educazione musicale con i relativi strumenti nonché pratiche educative e/o agonistiche e comunque quelle di cui al protocollo Tribunale di Firenze attualmente in vigore;
f) resteranno a carico del padre le spese condominiali della casa coniugale mentre le altre utenze saranno a carico della madre;
g) l'assegno universale spetterà per intero alla madre ed il padre si impegna a sottoscrivere la documentazione necessaria di volta in volta richiesta;
h) le detrazioni fiscali avverranno al 50% ciascuno;
i) i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente qualunque spostamento con i figli fuori provincia;
j) entrambi i coniugi si rilasciano fin d’ora consenso per il rilascio del passaporto e/o equipollente documento d’espatrio, impegnandosi fin d’ora a sottoscrivere eventuali atti a ciò necessari richiesti dalla Pubblica Amministrazione.
Le parti dichiarano che ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e/o pendente deve ritenersi a tutti gli effetti definito, di talché l’uno non avrà alcunché a pretendere dall’altro per qualunque titolo e/o ragione
M.B., moglie della parte attrice, si è regolarmente costituita mediante il proprio difensore, nulla opponendo a quanto richiesto ed esposto dalla parte attrice in merito alla sua istanza volta ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da M. a Elisa e l’autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dal genere maschile al femminile. Ha inoltre aderito alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in citazione.
L’Avv. L.M., quale curatore speciale dei figli minori S. Ed E. L., si è costituita nell’interesse dei minori, deducendo che la famiglia ha fatto un percorso di sostegno e supporto psicologico, con incontri di coppia e con i figli e che questi sono sereni, non hanno mostrato disagio per il percorso di transizione del padre ed hanno un rapporto di frequentazione regolare con il padre e con la madre. Nulla ha quindi opposto a quanto richiesto da parte attrice in merito alla richiesta di l’attribuzione di sesso femminile, alla rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da “M.” a “E.”, e all’autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dal genere maschile al femminile. Non si è opposta inoltre alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate di cui all’atto di citazione e alla comparsa di costituzione.
All’udienza del 27.11.2024 le parti sono comparse personalmente ed è intervenuto il Pubblico Ministero. La parte attrice è stata liberamente interrogata, sono state sentite altresì la Sig.ra B. e l’Avv. M.. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni rinunciando ai termini di legge. Il giudice ha quindi rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
M.L., che ha aspetto, acconciatura e abbigliamento femminile, ha dichiarato al Giudice di essersi sempre sentito una femmina, sin da piccola, e di non essere riuscita a manifestare la propria disforia per un problema di educazione e socio ambientale che lo aveva indotto a condurre una doppia vita, cosa che gli aveva creato rancore verso se stesso e verso il prossimo e un forte stress. Non riuscendo più a sostenere il peso ed il suo disagio, dopo aver affrontato la situazione con la moglie, anche mediante l’aiuto di uno psicologo, si è rivolto nel 2022 al Centro disforia di genere dell’Ospedale di Careggi e dopo il percorso psicologico e psichiatrico ha iniziato le terapie ormonali. Ha dichiarato altresì di essere consapevole della irreversibilità del percorso di affermazione di genere, di aver raggiunto tramite questo percorso il proprio benessere ed un miglior rapporto con gli altri..
La causa è stata istruita con la produzione dei documenti di parte attrice. La documentazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro disforia di genere dell’AUO di Careggi, infatti proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all’espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice.
La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all’art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L’evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell’art. nell’art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del 2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall’individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l’intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali.
L’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l’impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l’identità di genere.
Del resto l’ampiezza del dato letterale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Sul punto, la Corte Costituzione con sentenza n. 143 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica”.
Dalla documentazione medica prodotta risulta che gli specialisti hanno certificato “una incongruenza di genere in persona AMAB”, “che non emergono alterazioni della forma e del contenuto del pensiero” e che la parte attrice assume “terapia ormonale con obiettivo di femminilizzazione e de-mascolinizzazione complete dal 2.03.2023”.
Alla luce delle risultanze processuali è provato la convinta appartenenza della parte attrice al genere femminile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche e il compimento del percorso di affermazione di genere mediante trattamenti ormonali e il sostegno psicologico – comportamentale. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nelle cure tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Pertanto, le domande avanzate da M.L. per l’adeguamento dei dati del registro di stato civile, correggendo la parte relativa al genere da “maschile” a “femminile” e al nome in modo che nell’atto di nascita della parte interessata, nella parte in cui è indicato come prenome “M.”, venga indicato il prenome “E.”, appaiono fondate e devono essere accolte.
Considerato che il percorso di transizione e le relative modificazioni già intervenute nel corso del tempo sono, come detto, sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, risulta ultronea la richiesta di autorizzazione giudiziale al trattamento medico chirurgico di riassegnazione ed adeguamento dei caratteri sessuali, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e della pronuncia della Corte Costituzionale.
L’art. 31 della L. 150/2011 prevede che “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili”.
Nel caso di specie, le parti non hanno chiesto di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato mediante unione civile registrata - come consentito alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 66/2024 - bensì hanno chiesto l’immediata cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni concordate tra le parti, che si ritengono adeguate per la tutela della prole.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite considerata la natura della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- prende atto della volontà di M.L. di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali e dichiara che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
- dispone la rettificazione dell’atto di nascita relativo a M.L. (C.F.: (omissis)) nato a Vinci il 1.09.1975, trascritto presso il Comune di Vinci, al n. 293 parte I, Serie A, anno 1975, mediante attribuzione di sesso da maschile a femminile e contestuale rettificazione del prenome da “M” a “E.”;
- Ordina all’Ufficiale di Sato Civile del Comune di Vinci di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Campi Bisenzio il 7.09.2008 da M.L. e M.B. trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Campi Bisenzio, atto n. 61 parte II serie A anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e riportate nell’atto di citazione
- Nulla sulle spese
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
D.S., con atto di citazione notificato alla coniuge K.P., anche in rappresentanza dei figli minori S.S. T.S., e al P.M. esponeva di essere nato con caratteri anatomico-biologici propri del tipo maschile, di essersi sposato il 21.06.2014 a Noci (BA) con K.P. e di aver avuto due figli T. e S.. Ha esposto di aver vissuto, sin dall’infanzia, una identità psicosessuale tipica del genere femminile, di aver sofferto la propria condizione e di essere stato costretto a reprimerla a causa della pressione sociale e della discriminazione. Successivamente, con il passaggio ad una età adulta, ha maturato la consapevolezza della necessità di ottenere la rettifica dei dati anagrafici e la conversione al sesso femminile per perseguire serenità, equilibrio psico-fisico e benessere. Deduceva altresì che per tali motivi si è rivolto nel 2020 al SODc Andrologia, Endocrinologia femminile e Incongruenza di genere dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Careggi, dove ha effettuato un iter psicodiagnostico clinico al termine del quale è stata certificata una disforia di genere, ha quindi intrapeso la terapia ormonale che è tutt’oggi in corso. Deduceva che, tenuto conto della disforia di genere certificata, del percorso effettuato e della intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici per l’adeguamento di identità di genere, per eliminare il divario tra la realtà fisio- biologica maschile e l’identità psicologica femminile e superare in tal modo la sofferenza della persona dovuto all’ambigua identità. Rappresentava come nella vita privata e nelle relazioni familiari ed amicali D. si presenta nella sua identità di genere femminile come Sofia e come tale è ormai riconosciuta e nominata. Dava altresì atto delle difficoltà incontrata nella vita quotidiana e nei viaggi a causa della discrepanza tra l’aspetto fisico e la voce di donna e i documenti anagrafici. Chiedeva quindi di accertare il diritto della parte attrice ad ottenere l’attribuzione di sesso femminile, disporre l’immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da D. a “Sofia”, ordinandola all’Ufficiale di Stato Civile di NOCI (BA) e contestualmente autorizzare la medesima parte a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile; dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da S. il 21/06/2014 a Noci (BA) con K.P. ed ordinarne l’annotazione al medesimo Ufficiale di Stato Civile.
K.P., moglie della parte attrice, si è regolarmente costituita mediante il proprio difensore, anche in rappresentanza dei figli minori T. S. e S. S., deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con D.S. in Noci (BA) in data 21.06.2014, successivamente alla nascita del figlio minore S., che il marito le ha rappresentato di percepire la propria identità psicosessuale come femminile e di voler ottenere la rettifica dei dati anagrafici, che le parti sono separate di fatto da quattro anni e che parte attrice attualmente è convivente con la nuova compagna; che i figli hanno sempre continuano ad abitare la casa familiare congiuntamente alla madre; che moglie e figli sono perfettamente al corrente del percorso di affermazione di genere di S. che hanno accettato e supportato consapevoli del disagio dovuto dall’assenza di una serenità ed un equilibrio psico fisico causati dalla disforia di genere e che S. ha rapporti sereni con la moglie e con i figli che frequenta regolarmente ed in relazione ai quali provvede al mantenimento corrispondendo l’importo di euro 200,00 mensili. Ha quindi chiesto di accogliere la domanda attorea e di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sigg. D.S. e K.P. in Noci (BA) in data 21.06.2014.
Con nota depositata agli atti le parti dichiaravano di voler definire il divorzio in forma congiunta alle seguenti condizioni concordate:
“1) i figli T. e S. sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
2) la casa familiare, sita in Via (omissis) (Fi), di proprietà pro indiviso di entrambe le parti, rimarrà assegnata alla signora K.P. che continuerà a risiedervi congiuntamente ai figli S. e T.;
3) i tempi e le modalità di frequentazione tra i figli e D. (alias Sofia) S. sono individuate nei giorni di lunedì, giovedì e domenica. Sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
I genitori convengono che i figli trascorreranno le festività di Natale secondo le seguenti modalità: con un genitore dal 24.12 al 30.12 ore 18.00 con l’altro dal 30.12 ore 18.00 sino al 07.01; per quel che concerne le festività pasquali, ad anni alterni, tre giorni con un genitore, compreso il giorno di pasqua, e tre giorni con l’altro, compreso il giorno di pasquetta; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da individuarsi entro il 31 maggio di ogni anno; sono in ogni caso fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
4) in considerazione delle attuali esigenze dei figli, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, nonché dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, D. (alias Sofia) S. corrisponderà alla signora K.P. un assegno di € 400,00 mensili (200,00 cadauno), quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli stessi, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. L’assegno unico ed universale per i figli a carico verrà interamente percepito dalla Sig.ra K.P.. Le detrazioni per i figli a carico saranno da porsi al 50% cadauno tra i genitori.
5) le spese straordinarie per i figli, secondo la nomenclatura fissata dalle Linee Guida del CNF, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% cadauno con rendicontazione bimestrale;
6) il rateo mensile del mutuo acceso per l’acquisto della casa familiare sita in Firenze, Via (omissis) ed i ratei mensili del finanziamento accesso per la ristrutturazione della medesima verranno interamente sostenuti da D. (alias Sofia) S., detti esborsi sono da considerarsi una forma di contribuzione indiretta al mantenimento dei figli; per il pregresso D. (alias Sofia) S. dichiara di nulla avere da pretendere da K.P. a detto titolo e quando saranno conclusi non daranno diritto ad alcun ulteriore contributo in aggiunta al contributo di mantenimento previsto al punto 4.
7) in considerazione delle risorse economiche di entrambi i coniugi, gli stessi rinunciano a ogni forma di contributo per il loro personale mantenimento, dichiarando di non avere nulla da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione;
8) le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
All’udienza del 5.02.2025 le parti sono comparse personalmente ed è intervenuto il Pubblico Ministero. La parte attrice è stata liberamente interrogata ed è stata sentita la P.. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni rinunciando ai termini di legge. Il giudice ha quindi rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
D.S., che ha aspetto, voce, movenze ed abbigliamento femminile, ha dichiarato al Giudice di essersi sempre sentita una femmina, sin dall’età infantile, e di non aver manifestato apertamente la propria disforia per paura di subire atti di bullismo e omofobia; di essere quindi andato avanti forzando il proprio sentire, di aver terminato l’università, trovato lavoro ed incontrato K.P., che ha sposato e da cui ha avuto due figli. Ha dichiarato altresì che dopo qualche anno è subentrata una forte sofferenza psicologica per cui si è rivolto all’Ospedale Universitario di Careggi per comprendere la causa del malessere ed ottenere un supporto. Nel frattempo ha affrontato la situazione con la moglie e nel novembre 2020 ha iniziato il percorso di transizione; sin dal giugno 2021 ha cominciato ad assumere le terapie, concordando con la moglie le modalità della loro separazione e della gestione dei figli. La parte attrice ha riferito che dal mese di luglio 2021 vive apertamente il genere femminile, tutti la chiamano Sofia, ed è seguita stabilmente sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista ormonale dal Centro di disforia di genere di Careggi. Ha infine dichiarato di essere consapevole della irreversibilità del suo percorso di transizione.
La causa è stata istruita con la produzione dei documenti di parte attrice. La documentazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro disforia di genere dell’AUO di Careggi, infatti proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all’espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice.
La possibilità di rettificare il genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all’art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L’evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell’art. nell’art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del 2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall’individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l’intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali.
L’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l’impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l’identità di genere.
Del resto l’ampiezza del dato letterale dell’art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Sul punto, la Corte Costituzione con sentenza n. 143 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica”.
Dalla documentazione medica prodotta risulta che gli specialisti hanno certificato che S. D. (Sofia) “…presenta un quadro di Disforia di Genere, di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che la paziente vive stabilmente in un ruolo di genere femminile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di riassegnazione anagrafica e di accesso agli interventi chirurgici in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere avrebbe un impatto positivo sulla vita quotidiana, permettendo di promuovere un maggior equilibrio per il benessere psicologico anche alla luce della stabile identificazione femminile di Sofia. Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità femminile potrebbe risultare dannoso e compromettere il funzionamento psicologico”.
Alla luce delle risultanze processuali risulta provata la convinta appartenenza della parte attrice al genere femminile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche, risulta provato altresì il compimento del percorso di affermazione di genere mediante trattamenti ormonali e il sostegno psicologico. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nelle cure tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Pertanto, le domande avanzate da D.S. per l’adeguamento dei dati del registro di stato civile con la correzione della parte relativa al genere da “maschile” a “femminile” e al nome in modo che nell’atto di nascita della parte interessata, nella parte in cui è indicato come prenome “D.”, venga indicato il prenome “Sofia”, appaiono fondate e devono essere accolte.
Considerato che il percorso di transizione e le relative modificazioni già intervenute nel corso del tempo sono, come detto, sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, risulta ultronea la richiesta di autorizzazione giudiziale al trattamento medico chirurgico di riassegnazione ed adeguamento dei caratteri sessuali, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e della pronuncia della Corte Costituzionale.
L’art. 31 della L. 150/2011 prevede che “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili”.
Nel caso di specie, le parti non hanno chiesto di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato mediante unione civile registrata - come consentito alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 66/2024 - bensì hanno chiesto l’immediata cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni concordate, che si ritengono adeguate per la tutela della prole.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite considerata la natura della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- prende atto della volontà di D.S. di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di riassegnazione e adeguamento dei caratteri sessuali e dichiara che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
- dispone la rettificazione del suo atto di nascita trascritto presso il Comune di Noci (BA), al n. 301 parte I, Serie A, anno 1984, mediante attribuzione di sesso da maschile a femminile e contestuale rettificazione del prenome da “D.” a “Sofia”.
- Ordina all’Ufficiale di Sato Civile del Comune di Noci (BA) di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Noci (BA) il 21.06.2014 da D.S. e K.P., trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Noci, atto n. 7 parte II serie B Bis anno 2014, alle condizioni concordate dalle parti e riportate nella parte motiva
- Nulla sulle spese