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14 maggio 2025
Smart working: illecita la geolocalizzazione dei dipendenti
I limiti dell'attività di controllo dei dipendenti che svolgono la prestazione in modalità agile nel provvedimento del Garante Privacy n. 135 del 13 marzo 2025.
di La Redazione

Il reclamo al Garante Privacy è stato presentato da una lavoratrice alla quale era stato contestato un addebito disciplinare consistente nella violazione dei tempi e delle modalità di svolgimento della prestazione in modalità agile, così come prescritto dal relativo regolamento adottato dall'azienda.

attenzione

Nello specifico, era stata rilevata una discordanza tra l'ubicazione dichiarata e la geolocalizzazione accertatadall'Ufficio Ispettivo durante lo svolgimento delle verifiche.

Dall'attività istruttoria espletata, era emerso che l'azienda si avvaleva di una specifica applicazione per acquisire le coordinate geografiche dello smartphone o del pc del dipendente al momento delle timbrature in entrata e in uscita. In tale contesto, i dati relativi alla geolocalizzazione del dipendentein modalità agile venivano trattati sia in via generale, al momento della timbratura giornaliera in entrata e in uscita, sia nell'ambito di attività di controllo a campione effettuate dal responsabile dell'unità organizzativa competente, nel rispetto di una determinata fascia oraria di reperibilità.

Tale seconda modalità è quella verificatasi nel caso di specie, ove la dipendente era stata dapprima contattata telefonicamente e invitata ad effettuare la timbratura in entrata e in uscita, in seguito era stata invitata a dichiarare il luogo esatto ove si trovava al momento delle timbrature attraverso la trasmissione di una mail e infine era stata sottoposta a verifica circa la rispondenza tra il luogo dichiarato e quello risultante dall'applicativo utilizzato per le timbrature dall'azienda. Da qui era nata la discordanza di cui sopra che ha dato origine al procedimento disciplinare a carico della donna.

Ora, sulla base delle indagini espletate, il Garante Privacy ha riscontrato come il trattamento dei dati inerenti alla posizione geografica da parte dell'azienda fosse illecito poiché non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, oltre che ai principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, protezione dei dati ai fini della progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita.
Risultava infatti che le caratteristiche dell'applicativo utilizzato non fossero proporzionate rispetto alla finalità perseguita dall'azienda, che era quella di assicurare che la prestazione in modalità agile venisse effettivamente resa presso la sede indicata nell'accordo di riferimento. Tale finalità non può infatti giustificare ogni forma di interferenza nella vita privata del dipendente attraverso la raccolta sistematica di informazioni non necessarie a tale scopo. Inoltre, non era stata fornita alcuna informativa sul trattamento dei dati personali ai dipendenti a tal fine.

attenzione

Pur essendo consentita l'attività di controllo a distanza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, essa non deve quindi tradursi in un'attività di monitoraggio direttonon consentita dall'ordinamento vigente. Nel caso in esame, detta attività non risponde in effetti a nessuna delle finalità indicate dal Legislatore (organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale), posto che il controllo a distanza è consentito solo laddove siano rispettate le condizioni di garanzia prescritte, altrimenti assume un carattere tipicamente indiretto e preterintenzionale.

Quanto all'utilizzo dei dati sulla posizione geografica della reclamante ai fini disciplinari, il Garante rileva che ciò è consentito solo laddove la raccolta sia stata lecita con riferimento alla finalità principale e quando sia stata svolta nel rispetto dei principi generali sulla privacy, circostanze non riscontrate nel caso sotto esame.

esempio

Alla luce della riscontrata illiceità del trattamento dei dati relativi alla posizione geografica dei lavoratori per il tramite dell'applicativo utilizzato dall'azienda e dell'illecito utilizzo dei medesimi ai fini disciplinari, l'Autorità infligge quindi alla società il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50mila euro (provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025).

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