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19 giugno 2025
Patente a crediti nei cantieri: arriva l’ok del Garante Privacy sullo schema di decreto dell’INL

Semaforo verde dal Garante Privacy sullo schema di decreto adottato dall’Ispettorato del Lavoro circa le modalità di ostensione delle informazioni riguardanti la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili e temporanei.

di La Redazione

Con il provvedimento n. 284 del 21 maggio 2025, il Garante Privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro circa le modalità di ostensione delle informazioni riguardanti la patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei, ai sensi dell’art. 2, comma 2, Decreto del Ministro del Lavoro n. 132 del 18 settembre 2024, nonché sul relativo allegato.
Lo schema di provvedimento prevede, in particolare:

precisazione

  • L’INL quale titolare autonomo del trattamento dei dati personali volti alla gestione della patente a crediti, erogato attraverso apposito Portale gestito dall’Ispettorato stesso, anche ricorrendo a soggetti terzi previamente nominati responsabili del trattamento;
  • Le informazioni riguardanti la patente a crediti sono suddivise in sezioni all’interno del Portale e sono visualizzabili dai titolari della patente o dai loro delegati, dalle Pubbliche Amministrazioni, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, dagli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, dal responsabile dei lavori, dai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e dai soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi che operano in cantieri mobili o temporanei;
  • I soggetti di cui sopra possono accedere al Portale attraverso SPID, CIE o strumenti di autenticazione equivalenti mediante una interrogazione puntuale e inserendo il codice fiscale del titolare della patente;
  • Gli organi di vigilanza possono accedere alle informazioni in qualità di titolari autonomi del trattamento per specifiche finalità e sulla base di modalità indicate in un atto convenzionale ad hoc;
  • Le informazioni sono consultabili sulla piattaforma per il tempo di vigenza della patente, mentre il numero dei crediti decurtati in relazione ad ogni violazione nonché la data della decurtazione sono consultabili per un periodo non superiore a 5 anni dall’iscrizione sulla piattaforma.

Quanto all’allegato dello schema di decreto, il Garante precisa alcune condizioni:

attenzione

  • Che sia specificato che le funzioni crittografiche usate per la conservazione delle password debbano garantire un livello di sicurezza adeguato, in base alle misure adottabili allo stato dell’arte e
  • Che siano precisate misure e garanzie finalizzate a assicurare l’immodificabilità e l’integrità dei file di log e, per ogni operazione di tracciamento, le informazioni di dettaglio registrate, le quali, dovendo essere limitate a quelle strettamente necessarie alle finalità di tracciamento, non possono ricomprendere anche l’indirizzo di posta elettronica.
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