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11 dicembre 2024
Patente a crediti nei cantieri: dall’Ispettorato chiarimenti sul regime sanzionatorio
Con la nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, l'INL fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, facendo seguito a quanto già stabilito con la precedente circolare n. 4/2024.
di La Redazione
Arrivano le prime indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, disciplinata dal D.M. n. 132/2024 e operativa dal 1° ottobre 2024.
Operatività nel cantiere | In via generale, sono tenuti al possesso della nuova patente a crediti imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di stampo intellettuale. Tuttavia, chi possiede un punteggio inferiore a 15 crediti non può operare nei suddetti cantieri, tranne nei seguenti casi: - nelle more del rilascio della patente, ove è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione dell'Ispettorato; - è comunque permesso il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso laddove i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale. Con riguardo a tale ultima casistica, l'INL ha precisato che occorre verificare il valore dei lavori previsti nell'ambito del singolo appalto/subappalto, e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. L'onere della prova in tal senso spetta all'impresa o al lavoratore autonomo. Se manca la prova, non sarà possibile il completamento dei lavori. Tale disposizione non si applica a coloro che siano risultati privi del tutto della patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta per ottenerla. |
Sanzione amministrativa | Tale sanzione si applica a chi opera nei cantieri senza la patente a crediti o per chi possiede meno di 15 crediti. Il valore della sanzione è pari al 10% del valore dei lavori e comunque non può essere inferiore a 6mila euro. A tal fine, l'Ispettorato precisa che il 10% va riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, potendo considerare altresì gli eventuali preventivi formulati e accettati. Durante la fase dell'accertamento è sempre possibile formulare richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per l'accettazione, tanto al lavoratore autonomo/impresa, quanto al committente. Laddove manchi il valore dei lavori poiché non specificato, l'importo della sanzione sarà determinato tenendo in considerazione la soglia minima di 6mila euro. L'importo effettivo della sanzione avverrà applicando l' |
Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere | Per permettere l'adozione da parte del MIT del provvedimento di allontanamento dal cantiere, il personale ispettivo provvederà con gli effetti di cui all' |
Verifiche del committente e del responsabile dei lavori | Il committente o il responsabile dei lavori hanno il compito di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici dei lavori o dei lavoratori autonomi, ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA. Occorre in tal caso distinguere tra: - assenza della patente o dell'attestazione SOA ab origine: sanzione applicabile è quella amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro, soggetta a diffida ex art. 301-bis D.Lgs. n. 81/2008; - affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente con meno di 15 crediti: si applica la stessa sanzione di cui sopra; - sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti: trova applicazione la sanzione di cui all'art. 27, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, ossia il 10% del valore dei lavori e comunque una sanzione non inferiore a 6mila euro. La sanzione trova applicazione a prescindere dal numero delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere. |
Sospensione e revoca della patente | L'INL rinvia a quanto indicato nella precedente circolare n. 4/2024, riservandosi di fornire ulteriori istruzioni. |
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