Tuttavia, questa regola risente di eccezioni tutte le volte in cui la disposizione federale non contenga, in base ad una interpretazione logico-sistematica, la esplicita connotazione di “perentorietà” del termine, proprio come nel caso dell'art. 51 comma 8 del Regolamento di Giustizia FIDAL.
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La vicenda in commento trae origine dal ricorso avverso la decisione assunta dalla Corte Federale di Appello della FIDAL, in funzione di Corte Sportiva di Appello (n. 1 del 28.03.2022, pubbl. 07.04.2022) nella parte in cui ha dichiarato estinto il procedimento... |
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Il Collegio di Garanzia dello Sport accoglie il ricorso. Al netto delle considerazioni sul “doppio... |
In concreto tre principi operativi vanno desunti dalla decisione in... |
Collegio di Garanzia dello Sport – CONI, sez. I, decisione 22 luglio 2022, n. 51
Fatto
1. Con ricorso del 6 maggio 2022, la Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Livorno ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisone n. 1 del 28 marzo 2022, emessa dalla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, depositata...