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28 settembre 2022
Sport
Il CONI sulla "perentorietà" dei termini di estinzione del giudizio disciplinare
Con la decisione n. 51/2022 il Collegio di Garanzia dello Sport-CONI ha confermato la natura ordinatoria del termine di cui all'art. 51, comma 8, del Regolamento di Giustizia FIDAL rubricato «Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi», ribadendo che l'architrave del diritto sportivo è costituito dalla “perentorietà” dei termini, e ciò a tutela della speditezza delle decisioni e a salvaguardia del buon andamento di campionati e gare, che necessita, ovviamente, di certezza.
Tuttavia, questa regola risente di eccezioni tutte le volte in cui la disposizione federale non contenga, in base ad una interpretazione logico-sistematica, la esplicita connotazione di “perentorietà” del termine, proprio come nel caso dell'art. 51 comma 8 del Regolamento di Giustizia FIDAL.
di Avv. Andrea Greco
Il caso

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