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La ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere dunque provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti. |
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La giurisprudenza, in ordine ai principi che regolano la prova indiziaria, ha sottolineato «che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e, quindi, non consistere in mere ipotesi o congetture ovvero in giudizi di verosimiglianza». |
Il deferimento
Il procedimento trae origine da una lettera inviata il 15 febbraio 2024 dal Presidente dell’A.S.D. (omissis), sig. L. P., ai presidenti del Comitato Regionale Lazio della LND e dell’AIA nonché ai presidenti della Delegazione provinciale della LND e della Sezione AIA di Viterbo. La stessa missiva è stata successivamente inoltrata - via PEC - con nota nr. CG/mm/Procura Federale/010 del 16 febbraio 2024, a firma del segretario generale del C.R. Lazio, Dr. C. G., alla Procura Federale per le valutazioni e determinazioni di competenza. Nella lettera in argomento, in particolare, si riferiscono fatti asseritamente accaduti prima dell’inizio e al termine della partita disputatasi l’11 febbraio 2024, con specifico riferimento alla condotta tenuta nella circostanza dal direttore di gara designato.
A seguito della segnalazione, il procedimento veniva iscritto nel registro della Procura Federale in data 11 marzo 2024 al n. 810 pf 23-24.
All’esito dell’istruttoria, nell’ambito della quale sono stati acquisiti documenti e svolte audizioni, la Procura Federale ha notificato, in data 23 maggio 2024 al sig. F. M. la comunicazione di Conclusione delle Indagini.
Il sig. F. M. ha trasmesso memoria contestando le circostanze addebitate. Con atto del 18 luglio 2024, la Procura Federale ha deferito:
“il sig. F. M., all’epoca dei fatti arbitro effettivo in forza alla Sezione AIA di Roma 1, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e c) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento AIA per avere, al termine della gara A.S.D. (omissis) – A.S.D. S. (omissis) disputata l’11.2.2024 e valevole per il girone A del Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Lazio, profferito all’indirizzo dei calciatori della società A.S.D. (omissis) l’espressione: “Vi auguro la retrocessione!”, nonché danneggiato la porta di accesso al proprio spogliatoio”.
La fase predibattimentale
Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 1° agosto 2024, non è pervenuta memoria dai deferiti.
Il dibattimento
All’udienza del 1° agosto 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato, per la Procura Federale, l’avv. Debora Bandoni, la quale ha richiamato e successivamente illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione nei confronti del sig. F. M..
Per il deferito è intervenuto l’Avv. Paolo Foti nonché il sig. F. M.. L’Avv. Foti ha richiesto il proscioglimento del deferito.
La decisione
Ritiene il Collegio che nel caso di specie non risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento.
Com’è noto, nel procedimento disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non (in tal senso, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024 in linea con CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2002; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022).
Il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC, infatti, intende realizzare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire i fondamentali diritti di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e la finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l’ordinamento.
Peraltro, la giurisprudenza, in ordine ai principi che regolano la prova indiziaria, ha sottolineato “che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e, quindi, non consistere in mere ipotesi o congetture ovvero in giudizi di verosimiglianza (Sez. 4, n. 2967 del 25 gennaio 1993; Sez. 2, n. 43923 del 28 ottobre 2009)” (cfr. Corte di Cassazione, 17 giugno 2019, n. 26604).
Il Tribunale Federale è, in ogni caso, tenuto al rispetto del principio di legalità cui è inscindibilmente connesso il dovere di costante controllo del rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo (art. 44 CGS) che, tra gli altri, animano il processo sportivo insieme ai principi generali di diritto, al medesimo ordinamento sportivo applicabili.
Gli indizi raccolti, pertanto, secondo i principi generali che sottendono al valore della prova indiziaria, devono essere gravi precisi e concordanti.
Più in particolare, assume rilievo preponderante l’apprezzamento svolto dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto, quali emergono dalla ricostruzione documentale e dai mezzi di prova acquisiti nel loro complesso (in tal senso CFA, Sezione I, decisione n. 14/2020-2021).
Orbene, nel caso in esame, le risultanze istruttorie delle parti, tra loro discordanti, determinano un giudizio quantomeno dubitativo in ordine all’accertamento della responsabilità del sig. M., in assenza di ulteriori riscontri probatori neanche a livello meramente indiziario.
In particolare, al deferito viene contestato che al termine della gara A.S.D. (omissis) – A.S.D. S. (omissis) disputata l’11 febbraio 2024 si sarebbe posizionato sulla linea di fondo campo, in prossimità del varco che conduceva dal recinto di gioco all’area spogliatoi e, rivolgendosi ai calciatori della società A.S.D. (omissis) che transitavano al fine lasciare il recinto di gioco, avrebbe profferito più volte l’espressione: “Vi auguro la retrocessione” .
Sul punto il sig. Pacifici, dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Grotte Santo Stefano Calcio, riferisce che al termine della gara l’arbitro si sarebbe fermato fuori dagli spogliatoi, vicino alla linea di fondo campo, ed avrebbe atteso che tutti i giocatori vi facessero rientro. In quel momento, secondo il sig. Pacifici, mentre i giocatori della squadra ospitante gli sfilavano accanto, il direttore di gara si sarebbe rivolto loro proferendo la frase “Vi auguro la retrocessione” .
Nel corso della sua audizione il sig. M., di contro, ha negato di aver mai proferito la frase “Vi auguro la retrocessione” ai giocatori della squadra di casa e ha riferito, al contrario, di essersi affrettato ad entrare negli spogliatoi il prima possibile al termine della partita perché non si riteneva al sicuro sul campo in considerazione del fatto che la gara era stata piuttosto tesa e che in quel momento molti giocatori, anche con toni piuttosto accesi, cercavano di parlare con lui.
Al deferito viene, inoltre, contestato che al termine della gara avrebbe procurato un danno alla porta del suo spogliatoio.
Tutti i dichiaranti, nel corso dell’istruttoria, confermano di aver udito dei colpi violenti alla porta dello spogliatoio dell’arbitro e riferiscono che, effettivamente, la porta presentasse dei danni.
Tuttavia, mentre i dirigenti della società A.S.D. (omissis) ritengono che i colpi sarebbero stati uditi prima che fosse consegnato il rapportino di fine gara il sig. M. sostiene di aver udito i colpi violenti alla porta mentre era intento a farsi la doccia.
In conclusione, nel caso di specie il deferimento si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai soggetti offesi ( rectius: che asseriscono di essere offesi), in assenza di qualsivoglia ulteriore indizio o prova.
Invero, alcun rilievo viene dato dalla Procura Federale alla diversa versione dei fatti rappresentata dal deferito, che ha negato con fermezza di aver mai proferito la frase “Vi auguro la retrocessione” ai giocatori della squadra di casa e di aver danneggiato la porta dello spogliatoio.
In assenza di ulteriore riscontro probatorio, in presenza di discordanti versioni, entrambe oggettivamente plausibili, ed in assenza di motivi per ritenere non veritiera l’una a discapito dell’altra, il Tribunale non può accogliere la tesi sostenuta dalla Procura federale. Per quanto premesso, il Tribunale Federale ritiene concludere nei sensi di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il deferito.