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23 settembre 2024
Nel procedimento sportivo non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito
È sufficiente acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata.
di La Redazione
Un arbitro viene deferito dalla Procura Federale FIGC per aver, al termine di una partita di Prima Categoria, profferito all'indirizzo dei calciatori di una delle squadre l'espressione «Vi auguro la retrocessione!», nonché danneggiato la porta di accesso al proprio spogliatoio. 
 
Il Tribunale Federale, con decisione n. 38/2024, ritiene non sufficientemente provato l'illecito sportivo addebitato: l'atto di deferimento si fonda, infatti, esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai soggetti offesi, in assenza di qualsivoglia ulteriore indizio o prova, mentre alcun rilievo è stato dato dalla Procura Federale alla diversa versione dei fatti rappresentata dal deferito.
 
Nel motivare la sua decisione, il Giudice sportivo precisa che, nel procedimento disciplinare, non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale. Invece, è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, mentre la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non.

precisazione

La ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere dunque provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti.

Il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC, infatti, intende realizzare un ragionevole equilibrio tra l'esigenza di garantire i fondamentali diritti di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e la finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l'ordinamento.

precisazione

La giurisprudenza, in ordine ai principi che regolano la prova indiziaria, ha sottolineato «che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e, quindi, non consistere in mere ipotesi o congetture ovvero in giudizi di verosimiglianza».

Il Tribunale Federale è, in ogni caso, tenuto al rispetto del principio di legalità cui è inscindibilmente connesso il dovere di costante controllo del rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo (art. 44 c.g.s.) che, tra gli altri, animano il processo sportivo insieme ai principi generali di diritto, al medesimo ordinamento sportivo applicabili.
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