Svolgimento del processo
Il Tribunale Federale con ordinanza dell’11 – 23 gennaio 2024, resa nel procedimento disciplinare in epigrafe, sospendeva il giudizio ai sensi dell’art. 51, comma 5, lettera a) del Regolamento di giustizia FIDAL, in attesa dell’esito dell’indagine derivante dalla denuncia querela presentata da C. P. nei confronti dell’incolpata V. D..
Avverso il predetto provvedimento ha interposto reclamo la Procura Federale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 5, lettera a) e dell’art. 52, comma 7, del Regolamento di giustizia FIDAL e chiedendone l’annullamento e la rimessione degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio.
Si è costituita in giudizio l’incolpata, rappresentata e difesa dall’avv. M. F. ed ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del gravame, non trattandosi di decisione che definisce il giudizio e, quindi, in quanto tale, inappellabile.
Un’istanza di rinvio dell’udienza fissata per il 6 marzo 2024 è stata rigettata con provvedimento presidenziale in atti.
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2024 la Procura ha illustrato il reclamo, precisando nel merito la fondatezza e nel rito l’applicazione dei principi del procedimento civile ed ha insistito per l’annullamento. Relativamente alla memoria dell’incolpato ne ha contestato la fondatezza ed ha fatto osservare che la sospension e del giudizio eventualmente collegata a una sospensione cautelare della tesserata in attesa del giudizio penale potrebbe essere ancora più afflittiva per la tesserata rispetto ad una pronuncia allo stato degli atti. Ha richiamato, altresì, procedimenti sia del primo che del secondo grado che hanno escluso la sospensione del giudizio per i motivi dedotti nel provvedimento impugnato.
Non rappresentata la signora V. D., il giudizio è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
In via prioritaria il Collegio deve farsi carico di individuare, nel silenzio, sul punto, del regolamento di giustizia, la normativa applicabile in rito che consenta di definire come ammissibile il gravame proposto.
L’art. 38, comma 5, dello statuto FIDAL stabilisce che, per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
Orbene, già da tempo la giurisprudenza (da ultimo Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 29 luglio 2021, n. 21763) hanno ritenuto che, quando vi è rapporto di pregiudizialità tra due giudizi, si avrà sospensione di quello pregiudicato fino alla pronuncia della sentenza definitiva nel giudizio pregiudicante solamente se lo prevede la legge, affermando il principio di diritto secondo cui “salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2”.
La Corte a sezioni unite ha così ritenuto di dare continuità alla precedente decisione di Cass. civ., sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027, ritenendo pienamente condivisibili le argomentazioni poste a fondamento di tale pronuncia ed indicando ulteriori argomenti a sostegno della suddetta decisione, in primo luogo valorizzando l’esigenza di limitare i casi di applicazione dell’articolo 295 cod. proc. civ., per evitare la dilatazione della durata dei processi che la sospensione necessaria comporterebbe e quindi per assicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole del processo, nella specie di quello pregiudicato, in ossequio ai generali principi desumibili dagli articoli 111, comma 2, Cost, e 6 CEDU, esigenza alla quale contribuisce una razionale e mirata concezione dell'ambito e dei presupposti di operatività dell’articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ., che consente, nella lettura proposta dalla Corte, una rivalutazione della permanenza delle esigenze di sospensione della causa pregiudicata una volta decisa, con sentenza impugnata, la causa pregiudicante.
L’art. 42 c.p.c. (regolamento necessario di competenza), che per le motivazioni testè illustrate deve ritenersi espressione di un principio e norma generale del processo civile, non incompatibile con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, stabilisce che l’ordinanza la quale dichiara la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. (come si assume essere stato nel caso di specie) può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza.
Questa norma, pertanto, deve trovare applicazione anche nel processo di giustizia sportiva.
L’art. 47 c.p.c., poi, prevede che l'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.
Tale disposizione, ovviamente, non può trovare applicazione in questo processo, sia perché l’ordinamento giudiziario sportivo è un ordinamento chiuso e completo al suo interno, e non esiste un organo analogo alla Corte di Cassazione, ed anche perché l’art. 50, comma 1, del regolamento di giustizia sportiva statuisce che il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo innanzi alla Corte federale d’appello.
Da ciò consegue che, se per un verso deve ammettersi l’impugnabilità delle ordinanze di sospensione del processo, in analogia al regolamento necessario di competenza presente nel processo civile, e per le ragioni sopra evidenziate, per altro verso il giudice innanzi al quale può farsi valere tale esigenza sollecitatoria del giudizio non può che essere individuato nella Corte federale d’appello.
Così risolta, in rito, la questione dell’ammissibilità del reclamo, va affrontato il merito del gravame. Il gravame appare fondato.
L’art. 52, comma 7, del regolamento di giustizia sportiva, stabilisce che in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria.
Va rammentato, in disparte ogni approfondimento sulla necessità dell’accertamento con efficacia di giudicato della questione pregiudiziale dedotta con la denuncia querela, che in campo penale l’unico titolare dell’azione è il P.M. e la denuncia querela può solo svolgere una funzione sollecitatoria verso il P.M. medesimo o, per i reati procedibili solo a querela di parte, porre il presupposto giuridico per la procedibilità.
La proposizione della causa, però, avviene solo con l’esercizio dell’azione penale, ove ne ricorrano i presupposti, evenienza che non risulta riscontrabile nel caso di specie nel quale ci si trova soltanto nella fase delle indagini preliminari.
Nessuna causa, quindi, è stata “proposta” (rectius: azionata) davanti all’Autorità giudiziaria.
Che tale sia la corretta esegesi della norma e l’orientamento complessivo del processo disciplinare sportivo, lo si evince anche dall’art. 51, comma 5, lettera a), del regolamento di giustizia sportivo, il quale stabilisce che i termini per la pronuncia di primo e di secondo grado vengono sospesi solo, tra gli altri motivi, se per il fatto è stata esercitata l’azione penale, rimarcando così il disvalore che l’ordinamento intende attribuire ad ogni sospensione connessa ad attività riferibili ad una fase di indagine preliminare da parte del P.M., confermando la tendenziale autonomia del giudizio disciplinare sportivo e la sua quanto più sollecita definizione in base agli elementi raccolti ed offerti dalla Procura federale.
Il reclamo, pertanto, deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Poiché, tuttavia, l’ordinanza di sospensione, ancorchè illegittima, ha prodotto medio tempore i suoi effetti, anche in ordine al decorso del termine per la conclusione del giudizio di merito di primo grado, i termini medesimi, sospesi a decorrere dal 23 gennaio 2024, riprendono a decorrere dalla data di deposito della presente ordinanza (provvedimento ordinatorio del processo) con la quale viene rimosso dall’ordinamento il provvedimento di sospensione impugnato.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo della Procura Federale e, per l’effetto, annulla il provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale Federale in data 23 gennaio 2024 nell’ambito del procedimento RG TF 14- 2023 PF 50-2023.
Rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio di merito.