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28 dicembre 2022
Sport
Il ricorso esperito dinanzi al CONI per fare valere un mero principio di diritto senza alcun beneficio pratico è inammissibile
Il Collegio di Garanzia dello Sport-CONI ribadisce l'inammissibilità, anche in ambito FIGC, di un ricorso esperito dinanzi all'organo sportivo di nomofilachia per far valere un mero principio di diritto senza alcun beneficio pratico: nel caso di specie la squadra ricorrente aveva vinto sul campo la partita e ciò nelle more di pubblicazione della decisione di secondo grado che aveva al contempo respinto l'interposto gravame dalla stessa presentato per aver riprogrammato la disputa dell'incontro.
di Avv. Andrea Greco
Il caso
Il diritto
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Il Collegio di Garanzia dello Sport rigetta il ricorso bollandolo di inammissibilità. Come noto, la... |
La lente dell'autore
In concreto perché il ricorso è stato rigettato? Avrebbe potuto il Collegio comunque esprime un principio di diritto così come richiesto dalla ricorrente? ... |
Collegio di Garanzia dello Sport - CONI, sez. I, decisione 21 giugno 2022, n. 40
Svolgimento del processo
1. Con ricorso del 14 aprile 2022, la A.S.D. 1983 Roma 3Z History ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della decisione n. 202/CSA/2021-2022, resa il 15 marzo 2022 dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezione Terza, e pubblicata in pari...
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