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20 novembre 2023
Circolazione stradale
Noleggio con conducente e successione di leggi nel tempo: la Cassazione ribadisce i principi espressi dalle Sezioni Unite
La disciplina di modifica delle disposizioni contenute nella Legge n. 21 del 1992, la cui entrata in vigore è stata più volte rinviata, non ha avuto l'effetto di abrogare l'originario impianto normativo, del quale rappresentava una modificazione e non una sostituzione, con la conseguenza che quest'ultimo doveva trovare applicazione per tutto il tempo di sospensione.
di Avv. Alessandro Gallucci
Il caso

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La disciplina di riordino dell'attività di noleggio con conducente (NCC) approvata e poi congelata per quasi un decennio non ha abrogato le precedenti norme dettate dall'originario testo della Legge n. 21 del 1992. In questo contesto, pertanto, la violazione delle disposizioni sull'esercizio del servizio di NCC nel periodo in cui è stata sospesa l'efficacia va valutata in relazione all'originaria disciplina.

Il diritto

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento ha ribadito il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17541 in materia di normativa applicabile al servizio di NCC nel periodo intercorrente tra il 14 aprile 2009 ed il 31 dicembre 2018.
La disciplina di modifica delle disposizioni contenute nella L. n. 21 del 1922, la cui entrata in vigore è stata più volte rinviata, non ha avuto l'effetto di abrogare l'originario impianto normativo, del quale rappresentava una modificazione e non una sostituzione, con la conseguenza che quest'ultimo doveva trovare applicazione per tutto il tempo di sospensione.
Il caso che ha portato alla pronuncia ha preso la stura dalla contestazione di alcuni verbali di infrazione al Codice della strada che erano stati elevati a carico di una vettura utilizzata per NCC autorizzato da un comune diverso da quello di Roma, che aveva elevato le contestazioni per transito irregolare nel proprio territorio. Per il Comune capitolino la contestazione era legittima sulla scorta della Legge n. 21 del 1992 così come successivamente modificata. Il ricorrente, invece, riteneva che la fattispecie fosse regolata dalla Legge n. 21 del 1992, in specifico modo dall'art. 5 della predetta normativa, nella sua formulazione originaria. La questione, passata per i due gradi di merito, è arrivata davanti ai giudici di legittimità.
Il ricorrente, la società di NCC, contestava la sentenza del Tribunale di Roma con quattro motivi di ricorso. Di questi, i due centrali, afferenti all'argomento in esame, hanno trovato accoglimento. Il primo motivo di natura processuale merita un cenno: secondo la società ricorrente la questione doveva ritenersi risolta perché tra le parti esisteva già un giudicato su materia analoga. La Corte di Cassazione ha rigettato questa doglianza affermando che non poteva giungersi a tale conclusione poiché tra la causa de qua e quella divenuta definitiva non v'era comunanza di petitum e causa petendi, trattandosi di altri verbali per infrazione al Codice della strada, seppur aventi ad oggetto la contestazione delle stesse norme. Per la Corte nomofilattica, si trattava di illeciti amministrativi tra loro del tutto autonomi e distinti.
Differente, invece, la conclusione per i motivi di ricorso riguardanti la disciplina applicabile al NCC; motivi trattati congiuntamente e accolti. La Suprema Corte, nel dare ragione al ricorrente, ha ricostruito il complesso quadro normativo di riferimento. La base di partenza è la Legge quadro n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) nelle parti riguardanti il servizio di noleggio con conducente e più nello specifico gli artt. 5 e 5-bis, dei quali il ricorrente censura la violazione ad opera dell'impugnata sentenza. I giudici di legittimità, nell'ordinanza in esame, hanno dato atto del susseguirsi di norme che prorogavano l'entrata in vigore delle modifiche alla Legge n. 21 e della problematica connessa alla disciplina applicabile nel (lungo) lasso intertemporale di proroga dell'entrata in vigore delle medesime. In questo contesto è stata richiamata la sentenza n. 17541 delle Sezioni Unite pubblicata nel giugno 2023, della quale demmo dettagliato conto  https://all-in-giuridica.seac.it/document/333/5037613/0), la quale con un articolato iter motivazionale chiarì che la Legge n. 21 del 1992 è stata in vigore nella sua originaria formulazione per tutto il tempo di sospensione dell'efficacia delle sue modifiche.
Data questa premessa, pertanto, i giudici di legittimità ne hanno dedotto l'illegittimità della sanzione irrogata sulla scorta di una disciplina non vigente all'epoca del fatto contestato e conseguentemente cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per la decisione nel merito.

La lente dell'autore

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L'ordinanza n. 31791/2023 ribadisce il principio espresso dalle Sezioni Unite nel giugno scorso. La pronuncia in esame ha il pregio di indicare, in somma sintesi, le ragioni dell'applicabilità della Legge n. 21 del 1992 nella sua formulazione originaria in luogo di quella modificata. Per la complessiva comprensione del suo contenuto e delle ragioni giuridiche di base afferenti all'istituto della successione delle leggi nel tempo ed alla valutazione dell'abrogazione tacite o meno di norme ad opera di disposizioni successive è comunque consigliabile la lettura della sentenza n. 17541/2023 più volte citata.

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