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17 febbraio 2025
Crisi di impresa e insolvenza
Sul diritto di voto dei cessionari dei crediti nel concordato fallimentare
La Corte di Cassazione affronta il tema dell'interpretazione dell'art. 127, c. 7, L. fall., che, nell'attribuire il diritto di voto alle sole "banche o altri intermediari finanziari" cessionari dei crediti, in deroga al divieto di voto sancito nella prima parte della disposizione, si riferisce chiaramente ed univocamente ad una precisa e ristretta categoria di soggetti la cui nozione tecnico-giuridica è scolpita nell'art. 1, c. 2, TUB e nell'art. 106, c. 1, TUB.
Il tenore inequivocabile dell'art. 127, c. 7, L. fall. osta alla spettanza del diritto di voto ad una società di cartolarizzazione, allorquando la stessa non risulti iscritta nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.
di Avv. Giorgio Aschieri
Il caso

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Il Tribunale di Milano omologava un concordato fallimentare nonostante il parere dissenziente di circa il 70% dei creditori chirografari costituiti da società di cartolarizzazione (cessionarie di crediti chirografari già ammessi al passivo), non ritenendone valide le...

Il diritto

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Il Supremo Collegio dichiara di non condividere la scelta ermeneutica additiva della categoria dei soggetti per i quali non opera il divieto di cui all’art. 127, comma 7, L. fall., come compiuta dalla Corte d’Appello di Milano....

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