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4 novembre 2022 N. 189 - Civile e processo
Esecuzione mobiliare: le modifiche alla procedura di pignoramento presso terzi
La riforma del codice di procedura civile preceduta da nuove disposizioni normative sulla procedura esecutiva mobiliare. (Aggiornata all'integrazione dell'11 novembre 2022 del Ministero della Giustizia)
di Avv. Fabrizio Sigillò
Articolo redatto con la collaborazione dell'Avv. Valeria Pollinzi
Premessa
Ancor prima della consistente modifica del codice di procedura civile apportata dal recente D.L. n. 147/2022, la Legge è intervenuta su due disposizioni relative all'esecuzione mobiliare.
 
Il D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis) ha esteso l'ammontare delle pensioni insuscettibili di pignoramento, elevando il relativo valore al doppio del massimo mensile dell'assegno sociale ed in tal modo aggiornando il disposto di cui all'art. 545 c.p.c..
 
La L. n. 206/2021 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie) ha poi apportato un'integrazione al comma 5 dell'art. 543 del c.p.c., prevedendo che «Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento».
Effetti delle modifiche e intervento del CNF
Effetto della prima delle due modifiche legislative sopra richiamate è l'aumento del limite entro il quale non è possibile agire esecutivamente per il recupero del credito.
L'importo, inizialmente quantificato in 750 euro, passa quindi a 1000 euro e di conseguenza solo la parte eccedente quell'ammontare potrà essere pignorata, fermi restando i tradizionali limiti già previsti dalla Legge per le pensioni.
L'effetto dell'inosservanza al disposto in esame comporta l'inefficacia del pignoramento rilevabile d'ufficio.
 
Non meno pregiudizievole l'eventuale inadempimento all'obbligo imposto dal nuovo testo dell'art. 545 c.p.c. che punisce con l'inefficacia il pignoramento non seguito dalla notificazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo da dirigere al debitore ed al terzo.
 
Alla malaugurata eventualità si sono associate le incertezze ingenerate dal contenuto di una circolare con cui il Ministero della Giustizia ha risposto ad un interpello pervenuto dall'Ufficio notifiche ed esecuzioni immobiliari di Salerno. In esso l'UNEP richiedente aveva sollecitato un chiarimento sulla regolamentazione interna dell'attività svolta dall'Ufficiale giudiziario eventualmente richiesto alla notifica dell'atto, ricevendone telegrafico riscontro idoneo ad individuare il registro cronologico (mod. C o C/ter) quale libro destinatario dell'annotazione dell'operazione.
È nel contesto della circolare che si rinviene però un inciso rivelatosi portatore di confusione e consistente della precisazione che l'avviso ex art. 543 comma 5 c.p.c. deve essere qualificato tra gli «adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura del pignoramento presso terzi…»  con l'effetto che la relativa «…attività posta in essere dal funzionario UNEP/ufficiale giudiziario va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata…».
Alla stregua di questo assunto si è ritenuto che la notifica debba obbligatoriamente essere eseguita dall'Ufficiale giudiziario con esclusione delle modalità alternative acconsentite dalla L. n. 53/1994 (il servizio postale per gli avvocati abilitati e la comunicazione a mezzo P.E.C.).
Il dubbio, probabilmente associato all'autorevolezza della provenienza della circolare, è stato successivamente asseverato dalle indicazioni pervenute da organismi di rappresentanza professionali e dalle prime decisioni giudiziali conformi all'assunto ministeriale.
Tra le prime si colloca l'informativa diffusa dal Consiglio dell'Ordine di Cosenza che nell'intento di richiamare l'attenzione degli Iscritti sulla prossima vigenza della norma, precisava come “Dal momento che tale adempimento rientra nell'ambito della procedura esecutiva, la richiesta di notifica del suddetto avviso dovrà essere effettuata presso lo Sportello Esecuzioni Unep Cosenza..«.
Nel dibattito che ne è seguito si è collocato anche l'intervento istituzionale del CNF che, con lettera del 29/9/2022, ha sollecitato «…un tempestivo intervento di rettifica…” del contenuto della circolare sopra menzionata, appellandosi all'univoco dettato di Legge nella parte in cui individua “La parte {e solo la parte}…come soggetto onerato della notifica…, atto proprio del difensore che provvede a formarlo e sottoscriverlo…» ed alla sua collocazione temporale che «…è successivo al perfezionarsi dell'esecuzione, collocandosi in una fase cronologicamente successiva a quella della redazione e della notificazione del verbale da parte dell'ufficiale giudiziario, il quale avrà già eseguito il pignoramento
Non secondario il rinvio alla disposizione di cui all'art. 498 c.p.c. (''avviso ai creditori iscritti") ritenuto adempimento del tutto analogo a quello del nuovo art. 543 c.p.c. e generalmente assolto mediante l'ordinaria notificazione dell'atto piuttosto che con atti esecutivi.
Pressoché contestuali le determinazioni locali talvolta assunte di comune accordo tra le rappresentanze forensi e quelle giudiziarie (tra le tante COA Pisa del 23/9/2022 trasmesso a Direzione Generale alla Corte di appello, al Tribunale, al CNF e all'Ufficio Nep di Pisa).

Richiesti a commentare le due disposizioni non può omettersi di differenziarne l'effettiva portata non senza astenersi da un vaglio critico.
Limiti di pignorabilità
La norma sembrerebbe rispondente più ad esigenze sociali che giuridiche o processuali e contribuisce a definire l'ammontare del c.d. “minimo vitale” costituzionalmente assistito, collocandolo nell'ambito dei 1000 euro oggi garantito dal divieto di pignorabilità.
Essa è virtualmente produttiva di un limite – neanche tanto virtuale - alla realizzazione del diritto del creditore, reso più difficile ove perseguito con le modalità di esecuzione presso il terzo. 
Aiutano in questa considerazione le risultanze rinvenibili nella relazione annuale resa dall'INPS nel corso dell'anno 2022, che restituiscono un range suddiviso tra pensionati uomini e donne e compreso tra 1800 e 1500 euro mensili, ampliando a dismisura l'arco di debitori “non pignorabili”.
L’obbligo di notificazione del pignoramento
Si è detto e letto della problematicità sulla pratica applicazione della seconda delle disposizioni di cui si discute, tuttora in attesa del riscontro ministeriale sollecitato dal CNF.
Pur senza amore di polemica può comunque dirsi come della modifica non ce ne fosse esigenza, stante l'ampia garanzia già offerta, al debitore ed al terzo pignorato, dalle modalità di instaurazione della procedura. 
Essa è riservata all'azione dell'Ufficiale giudiziario che è l'unico a poter notificare l'atto introduttivo ed apporre il vincolo all'importo esecutato; è ulteriormente beneficiata dai limiti di pignorabilità sopra richiamati; è solitamente destinata ad una definizione preliminare, coincidente con la tradizionale comunicazione di effettiva capienza del “pignorato” che il terzo generalmente trasmette al creditore ancor prima dell'iscrizione a ruolo del pignoramento.
Conclusioni
Comprensibili le diverse posizioni seguite alla sua interpretazione.
Indicativa di ragionevole prudenza e cautela professionale la comunicazione pervenuta dal COA Cosenza, compatibile con il rischio conseguente all'inosservanza dell'indirizzo ministeriale e l'eventualità che nello stesso ufficio giudiziario possano rivelarsi comportamenti differenziati tra l'una e l'altra sezione.
Estremamente severa la prospettazione del COA Pisa, preordinata a sollecitare la disapplicazione dell'“infondato” orientamento ministeriale diretto agli uffici giudiziari destinatari della comunicazione.
Critica la posizione assunta dal CNF, ferma su un dettato letterale che da solo potrebbe guidare ad una più autorevole interpretazione autentica della Legge piuttosto che alla mera rettifica di una circolare interna.
In questo contesto si colloca l'autodeterminazione concordemente assunta dalle Autorità giudiziarie del Tribunale di Verona e di Torino, pronunciatesi con l'individuazione dell'avvocato quale destinatario dell'obbligo imposto dalla Legge, quindi abilitato alla relativa esecuzione anche mediante il ricorso all'ufficiale giudiziario.
In questo solco sembrano temporalmente collocati anche gli indirizzi riscontrati in altre sedi (Tribunali di Venezia e di Trento), scaturiti da un apprezzabile confronto con le Autorità giudiziarie mostratesi significativamente concordanti con l'impostazione ormai maggioritaria che parrebbe disattendere l'assunto ministeriale.

La vicenda ha ricevuto una ulteriore integrazione in data 11/11/2022 allorquando cioè il Ministero della Giustizia ha dato seguito alla segnalazione inoltrata dal CNF.
A leggerne il contenuto si ha come l'impressione che il Ministero, accortosi del disguido ingenerato dal precedente parere reso dall'ufficio, abbia voluto menare un colpo al cerchio ed una alla botte, ridimensionando la portata di quell'assunto e precisando come il contenuto delle circolari ministeriali debba intendersi pur sempre diretto alla sola regolamentazione degli uffici giudiziari (e questo a dire il vero era noto) e che comunque non è con una circolare che è possibile modificare l'assetto normativo (ed anche questo era noto).
Il Ministero esclude, per l'effetto, che si sia inteso formulare un orientamento di portata generale e vincolante ed invita i funzionari ed i dirigenti ad adeguarsi di conseguenza.
 
Di fatto può quindi dirsi che, nei casi in cui sia possibile, la comunicazione di cui all'art. 543 c.p.c. può essere eseguita anche a mezzo PEC inoltrata direttamente dall'avvocato.
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