Con la nota in commento, l'UNEP indica le modalità di notificazione di cui può avvalersi l'avvocato mandatario della procedura esecutiva.
Il Ministero della Giustizia torna a parlare della riforma del pignoramento presso terzi
Con specifico riguardo alla previsione di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato, l'UNEP ribadisce quanto già esplicitato nella nota DOG.08/11/2022.0253983
«Si tratta di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura del pignoramento presso terzi, posti a carico della parte procedente e consistenti nella notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento pressi terzi al debitore e al terzo pignorato. A tal fine, l'avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avviso consentite a legislazione vigente:
-
a mezzo di notifica in proprio (non necessitando alcuna espressa autorizzazione) ai sensi della
L. 21 gennaio 1994 n. 53 (Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali),
- a mezzo di notifica pec
- e, infine, anche a ministero dell'Ufficiale giudiziario con iscrizione dell'atto da notificare nel relativo registro cronologico mod. A o mod. A/ter (se trattasi di materia di lavoro)».
Pertanto, l'UNEP conclude ritenendo superata l'indicazione circa la modalità di registrazione dell'atto in questione contenuta nella nota prot. m_dg.DOG.20/09/2022.025223.U (Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA) e oggetto della Scheda Operativa allegata alla presente («Adempimenti dell'UNEP a seguito della riforma del pignoramento presso terzi»).