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9 novembre 2022 Avvocati
Ulteriori chiarimenti dell’UNEP sulla forma del pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c.

Con particolare riguardo alla previsione di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato.

di La Redazione

Con la nota in allegato, l'UNEP del Ministero della Giustizia interviene per dirimere le incertezze legate alla forma del pignoramento ex art. 543 c.p.c., riguardanti la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato.
L'intervento si è reso necessario dopo che una precedente nota del Ministero (del 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA) prevedeva un considerevole aggravamento delle procedure esecutive. I legali chiedevamo inoltre una precisazione in merito alla facoltà di poter procedere alla notifica in proprio dell'avviso, restando la notifica tramite UNEP una mera facoltà.

In primo luogo, l'UNEP ha chiarito che la precedente nota ministeriale «ha un valore esclusivamente interno all'Amministrazione giudiziaria e attinente alla gestione delle risorse umane (in particolare per quanto attinente all'inquadramento dell'attività svolta dal personale UNEP in quanto richiesta dalla parte procedente) e non incide minimamente sul sistema processuale». In particolare, «il contenuto della suddetta non lascia intendere in alcuna sua parte - né sarebbe la sedes materiae competente – alcuna immutazione della ordinaria disciplina dell'iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi e della notifica del relativo avviso al debitore e al terzo pignorato».
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