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27 aprile 2023 N. 73 - Contratti pubblici
Il periodo transitorio nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Le disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016 saranno applicate in via transitoria fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento di specifiche attività.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Aspetti generali
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023 n. 77, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). 
Il nuovo Codice Appalti (D.Lgs n. 36/2023) è in vigore, quindi, dal 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni – come disposto dall'art. 229 – acquistano efficacia dal 1° luglio 2023. È previsto, tuttavia, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (D.Lgs. n. 50/2016), del D.L. Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) e del D.L. Semplificazioni-bis (D.L. n. 77/2021)
Il periodo transitorio
Come indicato dall'ANCI (nota del 30 marzo 2023), l'entrata in vigore del nuovo Codice è fissata al 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023. Per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Fino al 31 dicembre 2023, inoltre, continuano ad essere in vigore e ad applicarsi le seguenti specifiche norme di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 
  • Articolo 70 D.Lgs. n. 50/2016 - Avvisi di pre-informazione
    (Abrogato con decorrenza dal 1° luglio 2023; ai sensi dell'art. 225, comma 1, D.Lgs. 36/2023 le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fino al 31 dicembre 2023).
  • Articolo 72 D.Lgs. n. 50/2016 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
    (Abrogato con decorrenza dal 1° luglio 2023; ai sensi dell'art. 225, comma 1, D.Lgs. 36/2023 le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fino al 31 dicembre 2023).
  • Articolo 73 D.Lgs. n. 50/2016 - Pubblicazione a livello nazionale
    (Abrogato con decorrenza dal 1° luglio 2023; ai sensi dell'art. 225, comma 1, D.Lgs. 36/2023 le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fino al 31 dicembre 2023).
  • Articolo 127, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 - Pubblicità e avviso periodico indicativo
    (Abrogato con decorrenza dal 1° luglio 2023; ai sensi dell'art. 225, comma 1, D.Lgs. 36/2023 le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo trovano applicazione fino al 31 dicembre 2023).
  • Articolo 129, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
    (Abrogato con decorrenza dal 1° luglio 2023; ai sensi dell'art. 225, comma 1, D.Lgs. 36/2023 le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo trovano applicazione fino al 31 dicembre 2023).
  • D.M delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell'art 73, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 
    (Continuano a trovare attuazione le norme in materia di pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, realizzata in collaborazione con le regioni e province autonome di cui all'Allegato B del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi degli articoli 66,122 e 124 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163). 

Svolgimento delle attività consentite nel 2023

Sempre fino al 31 dicembre 2023, solo per lo svolgimento delle seguenti attività:
ATTIVITÀ CONSENTITE NORME TRANSITORIE
  1. redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
  2. trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
  3. accesso alla documentazione di gara;
  4. presentazione del documento di gara unico europeo;
  5. presentazione delle offerte;
  6. apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
  7. controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie
  • Articolo 29 D.Lgs. n. 50/2016 - Principi in materia di trasparenza
  • Articolo 40 D.Lgs. n. 50/2016 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
  • Articolo 41 comma 2-bis D.Lgs. n. 50/2016 - Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
  • Articolo 44 D.Lgs. n. 50/2016 - Digitalizzazione delle procedure
  • Articolo 52 D.Lgs. n. 50/2016 - Regole applicabili alle comunicazioni
  • Articolo 53 D.Lgs. n. 50/2016 - Accesso agli atti e riservatezza
  • Articolo 58 D.Lgs. n. 50/2016 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
  • Articolo 74 D.Lgs. n. 50/2016 - Disponibilità elettronica dei documenti di gara
  • Articolo 81 D.Lgs. n. 50/2016 - Documentazione di gara
  • Articolo 85 D.Lgs. n. 50/2016 - Documento di gara unico europeo
  • Articolo 105, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 - Subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell'affidatario)
  • Articolo 111, comma 2-bis, D.Lgs. n. 50/2016 - Controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC)
  • Articolo 213, commi 8, 9 e 10, D.Lgs. n. 50/2016 - Autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell'ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici)
  • Articolo 214, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).
Trattasi di disposizioni abrogate con decorrenza dal 1° luglio 2023; ai sensi dell'art. 225, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 le presenti disposizioni trovano applicazione fino al 31 dicembre 2023
NORME APPLICABILI DAL 2024
Dal 1° gennaio 2024, anche per le succitate attività, acquistano invece efficacia le disposizioni dei seguenti articoli del Nuovo Codice Appalti D.Lgs. n. 36/2023: artt. 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,37,81,83,84,85,99,106 comma 3 ultimo periodo, 115 comma 5, 119 comma 5, 224 comma 6.
Procedimenti in corso
Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023. A decorrere dal primo luglio, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. Come sottolineato dai tecnici in materia (ROSAMILIA, Nuovo codice appalti: entrata in vigore e periodo transitorio in biblus.acca.it, 14 aprile 20239, per procedimenti in corso si intendono:
  • le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
  • in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
  • per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
  • per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.
Ulteriori norme applicabili nel 2023
Come indicato dall'ANCI, per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture di supporto, anche successivamente al 1° luglio 2023, si applicano:
  • le disposizioni di cui al Decreto-Legge 31 maggio 202, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
  • le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.
E' inoltre previsto, in via generale che, nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima del 1° luglio 2023, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del Codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Infine, a decorrere dal 1° luglio 2023, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC, adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida adottate dall'ANAC, laddove non diversamente previsto nel nuovo codice, si applicano le corrispondenti disposizioni dello stesso e dei suoi allegati.

precisazione

Inoltre, fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023: il Regio Decreto 3 maggio 1923, n. 1612; l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della Legge 23 dicembre 1992, n. 498; il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204; l'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190; il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122; il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154; il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

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