Il D.L. n. 69/2023 convertito nella Legge n. 103 del 10.08.2023 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” ha introdotto, con l'art. 1-bis, importanti modifiche transitorie all'istituto della transazione fiscale, disciplinato dall'art. 63 CCI.
Nello specifico, l'art.1-bis, rubricato “Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023”, ha provveduto a disapplicare, temporaneamente, gli effetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63, introducendo ulteriori e nuove prescrizioni da rispettare per consentire l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli Enti previdenziali.
Nel corso del contributo avremo modo di analizzare le modifiche introdotte alla procedura disciplinata dall'art. 63 CCI e gli effetti sulle procedure in corso.
Lo scenario attuale delle imprese italiane manifesta una rilevante esposizione nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e degli Enti Previdenziali con conseguenti interventi legislativi, spesso non risolutivi ed a volte poco appetibili, come l'istituto della...