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«Durate superiori non offrono adeguate garanzie di prevedibilità analitica, dovendosi precisare che il ricorso a piani aventi durata superiore a 5 anni deve essere puntualmente giustificato dal debitore con motivazione che l'attestatore deve ritenere adeguata, pronunciandosi espressamente sull'attendibilità delle previsioni successive al quinto anno» - Principi CNDCEC. |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
- sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 6-2-2025 così provvede:
- esaminato il ricorso n. 109/24 depositato in data 8-10-2024 dalla società M. S. s.r.l. con cui la stessa ha chiesto, ai sensi degli artt. 57 e segg. CCI, la omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto in data 24-9-2024;
- letti i documenti allegati e sentita la relazione del Giudice Relatore;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art. 28 CCI posto che la società ha sede in località compresa nel circondario del Tribunale di Mantova;
- rilevato che, in data 21-11-2024, è stato pubblicato nel Registro Imprese l’accordo di ristrutturazione di cui la società istante ha chiesto la omologazione;
- osservato che la società istante (con capitale sociale di € 11.000,00) è imprenditore commerciale avente i requisiti dimensionali di cui all’art. 2 CCI, svolge attività di S. di pubblicità, comunicazione di impresa, marketing e altro, si trova in stato di insolvenza come emerge dalle pagine 5 e segg. del ricorso nonché dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30-11-2024 che evidenzia un patrimonio netto negativo per € 207.538,62 ed ha provveduto al deposito di tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCI;
- considerato che gli accordi di ristrutturazione, come modificati con la memoria integrativa del 16-10-2024, contemplano, in estrema sintesi, a) l’integrale pagamento delle spese in prededuzione; b) il riscadenziamento del debito con taluni creditori; c) il soddisfacimento dell’erario e degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie nella misura del 50% esclusi sanzioni e interessi entro dieci anni ma con il pagamento integrale delle rate previste dalla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater); d) il pagamento dei creditori aderenti nelle percentuali e nei tempi riportati nella tabella inserita a pagina 6 della memoria integrativa cui si rimanda; e) la rinuncia dei soci alla restituzione dei finanziamenti; f) il pagamento dei creditori non aderenti entro 120 giorni dalla omologazione del piano, il tutto nell’ambito di un piano in continuità diretta aziendale previsto per la durata di sette anni e sei mesi (eventualmente prorogabile a dieci) e con apporto di finanza esterna da parte dell’amministratore per € 70.000,00 con disponibilità da parte sua di versare ulteriori € 24.000,00;
- osservato che, in data 24-12-2024, si è costituita la Agenzia delle Entrate la quale si è opposta alla omologazione degli accordi di ristrutturazione sostenendo a) la tempestività dell’opposizione (contestata dalla difesa della società istante in base alla previsione di cui all’art. 48 co. 4 CCI) alla luce del dettato di cui all’art. 1 bis co. 4 del d.l. 69/2023 che fa decorrere il termine di cui all’art. 48 co. 4 CCI dalla comunicazione degli accordi da parte del ricorrente agli enti erariali e previdenziali, effettuata il 27- 11-2024; b) la non conformità del piano rispetto a quanto previsto dall’art. 1 bis co. 4 del d.l. 69/2023 co. 3; c) l’illegittimità del cumulo degli effetti sia della rottamazione quater che della transazione fiscale; d) la assoluta aleatorietà del piano anche tenendo conto del precedente andamento delle gestioni che hanno avuto risultati negativi per undici anni su quattordici; e) la mancanza di ogni certezza e garanzia circa l’apporto di finanza esterna promessa dall’amministratore; f) la non convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
- rilevato che il P.M. non ha formulato conclusioni;
- viste le relazioni di attestazione del dott. … professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 57 CCI, che attestano la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità dell’accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei;
- ritenuto che alla fattispecie in esame trovi applicazione la disciplina di cui all’art. 1 bis del decreto-legge n. 69/2023 (e non invece l’art. 63 del d. lgs. 14/2019 come modificato dal d. lgs 136/2024) e ciò alla stregua di quanto stabilito dall’art. 56 del d. lgs. 136/2024 che, al secondo comma, prevede che “Le disposizioni di cui all’art. 5 comma 9, lettera b, numero 3), del presente decreto si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore” in quanto la proposta di transazione fiscale agli enti erariali è stata formalizzata in data 26-6-2024 e, quindi, in data anteriore alla entrata in vigore del d. lgs. 136/2024;
- ritenuto che l’opposizione presentata il 24-12-2024 da Agenzia delle Entrate deve considerarsi tempestiva alla luce di quanto previsto dall’art. 1 bis co. 4 del decreto- legge n. 69/2023 atteso che la comunicazione della presentazione del ricorso ex art. 57 CCI agli enti erariali e previdenziali è avvenuta il 27-11-2024 e che la norma speciale fa decorrere il termine di cui all’art. 48 co. 4 CCI da tale comunicazione e non dalla pubblicazione degli accordi nel Registro delle Imprese;
- considerato che l’entità del passivo societario, avendo riguardo alla situazione risultante dalla certificazione dei debiti e dalla precisazione di Agenzia delle Entrate, ammonta a € 1.051.668,59 (v. seconda colonna riportata a pagina 5 della memoria datata 4-2-2025) dovendosi comprendere, rispetto ai conteggi indicati da Agenzia delle Entrate, anche l’importo di € 80.000.00 (concernenti le spese in prededuzione per i compensi spettanti al legale, all’advisor e all’attestatore) e quello di € 73.448,90 concernente la somma spettante per t.f.r. ai dipendenti che hanno aderito all’accordo;
- rilevato che i crediti degli enti erariali e previdenziali assommano a € 691.913,53 (674.627,18+17.286,35) e che il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari a € 313.236,78;
- ritenuto pertanto che il credito complessivo vantato dai creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione (€ 313.236,88) è superiore a un quarto dell’importo complessivo dei crediti (€ 1.051.668,59) corrispondendo al 29,78% e che, pertanto, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 1 bis co. 2 lett. c) e e) del decreto-legge n. 69/2023, conseguendone che non è fondato il rilievo sollevato dalla Agenzia delle Entrate, essendo sufficiente che i crediti vantati dall’amministrazione finanziaria e dagli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie vengano soddisfatti in misura pari ad almeno il 30% ciò che viene in astratto assicurato dagli accordi in esame;
- ritenuto peraltro che, ai fini della omologazione degli accordi di ristrutturazione, il Tribunale deve (anche ex officio) verificare che gli accordi contengano l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione (v. art. 57 co. 2 CCI) e cioè la sua fattibilità da intendersi come non manifesta inadeguatezza a raggiungere gli obiettivi prefissati (v. art. 7 CCI; cfr., sul tipo di controllo che il Tribunale è chiamato ad effettuare Trib. Bologna 13-6-2023; Trib. Reggio Calabria 9- 6-2023);
- osservato che il piano industriale allegato non risulta sottoscritto da alcuno e che non presenta i requisiti richiesti dall’art. 56 CCI (richiamato dall’art. 57 CCI) apparendo, in particolare, del tutto carenti le indicazioni di cui ai punti b), c), e) f) e g) di tale norma rilevandosi che l’apporto previsto di finanza esterna non risulta correlato ad una precisa strategia di intervento (che non risulta chiaro in cosa possa consistere difettando anche una approfondita analisi delle ragioni della crisi di impresa) essendo del tutto generico il riferimento contenuto nel documento in esame al consolidamento dei rapporti con aziende di grandi dimensioni e allo sviluppo di relazioni con nuovi clienti potenziali;
- rilevato inoltre che desta ulteriore perplessità la previsione della liquidazione (allo scadere del termine di sette anni e sei mesi) delle attrezzature aziendali (peraltro di modesto valore in quanto stimate in € 32.161,93) laddove gli accordi postulano la prosecuzione dell’attività imprenditoriale (a tacere del fatto che il valore indicato rimarrebbe inalterato quantomeno per la intera durata degli accordi);
- considerato che la previsione di durata del piano industriale (7 anni e sei mesi), concernente una impresa di dimensioni medio-piccole, contrasta con i principi elaborati in materia dal CNDCEC del 26 maggio 2022, paragrafo 4.1.4 che limita i piani in continuità diretta all’arco temporale massimo di cinque anni poiché durate superiori non offrono adeguate garanzie di prevedibilità analitica, dovendosi precisare che il ricorso a piani aventi durata superiore a 5 anni deve essere puntualmente giustificato dal debitore con motivazione che l’attestatore deve ritenere adeguata, pronunciandosi espressamente sull’attendibilità delle previsioni successive al quinto anno (in tal senso si vedano i principi di attestazione dei piani di risanamento, rilasciati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti in data 7-1-2021, punto 6.5.11), giustificazione e attestazione che, invece, mancano (cfr., in relazione al testo di cui all’art. 182 bis l.f., Trib. Roma 19-4-2023);
- rilevato inoltre che, il buon esito degli accordi si fonda, in misura rilevante, sulla destinazione ai creditori dei flussi derivanti dalla continuità, flussi che sono stati stimati in € 45.000,00 per ciascun anno;
- ritenuto che siffatta previsione, oltre a non essere stata oggetto di valutazione critica da parte dell’attestatore, appare in concreto smentita dai dati relativi all’esercizio del 2024, risultando dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30-11-2024 che l’utile di esercizio per i primi 11 mesi del 2024 è stato pari a € 15.172,89 dato questo inferiore di quasi due terzi rispetto a quello previsionale indicato a base della asserita fattibilità del piano, evidenziandosi inoltre che non sono stati previsti né mutamento del management né interventi di natura straordinaria sulla struttura dell’impresa e che, come evidenziato dalla Avvocatura di Stato, degli ultimi 14 bilanci ben undici si sono chiusi in perdita;
- osservato inoltre che non risulta adeguatamente precisato quale parte dei flussi finanziari previsti sia riservata al soddisfacimento dei creditori e quale invece destinata all’impiego nella gestione corrente in vista della prosecuzione dell’attività di impresa;
- rilevato inoltre che l’apporto di finanza esterna da parte dell’amministratore risulta meramente enunciato nel ricorso ma che non vi è prova della sua effettiva disponibilità, evidenziandosi altresì che gli accordi prevedevano il versamento della somma di € 35.000,00 entro il 31-12-2024 ciò di cui non è stata offerta dimostrazione alcuna;
- ritenuto che ogni altra deduzione svolta risulti assorbita;
- considerato pertanto che non sussistono le condizioni di legge per addivenire all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- rilevato che la mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati sulle questioni affrontate giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- visti gli artt. 57 e 48 CCI, rigetta l’istanza di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società … s.r.l.;
- spese compensate.