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30 agosto 2022 Deontologia forense
Formazione continua: niente attestato in caso di irregolarità nell’acquisizione dei crediti formativi 2020

Il CNF precisa che, ferma restando la non conteggiabilità, qualora si riscontrino delle irregolarità in sede di acquisizione dei crediti formativi per l'anno 2020, l'attestato di formazione continua non può essere rilasciato.

di La Redazione

Il COA Bolzano chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in tema di formazione continua, chiedendo nello specifico se l'irregolarità in sede di acquisizione dei crediti formativi previsti per l'anno 2020 fosse o meno ostativa al rilascio del relativo attestato per il triennio richiesto nel 2021.

Con il parere n. 18 del 20 febbraio 2022, il CNF rileva innanzitutto come la delibera n. 168 del 20 marzo 2020 abbia statuito che l'anno 2020 non vada conteggiato ai fini del triennio formativo di cui all'art. 12, comma 3, Regolamento CNF n. 6/2014.
Nonostante ciò, la stessa delibera ha previsto che con riguardo allo stesso anno solare, l'obbligo formativo debba comunque essere adempiuto attraverso il conseguimento di minimo 5 crediti formativi, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 in quelle obbligatorie.
Per questa ragione, ferma restando la non conteggiabilità, qualora si riscontrino delle irregolarità in sede di acquisizione dei crediti formativi per l'anno 2020, l'attestato di formazione continua non può essere rilasciato.

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