Il CNF precisa che, ferma restando la non conteggiabilità, qualora si riscontrino delle irregolarità in sede di acquisizione dei crediti formativi per l'anno 2020, l'attestato di formazione continua non può essere rilasciato.
Il COA Bolzano chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in tema di formazione continua, chiedendo nello specifico se l'irregolarità in sede di acquisizione dei crediti formativi previsti per l'anno 2020 fosse o meno ostativa al rilascio del relativo attestato per il triennio richiesto nel 2021.
Con il parere n. 18 del 20 febbraio 2022, il CNF rileva innanzitutto come la delibera n. 168 del 20 marzo 2020 abbia statuito che l'anno 2020 non vada conteggiato ai fini del triennio formativo di cui all'art. 12, comma 3, Regolamento CNF n. 6/2014.
Nonostante ciò, la stessa delibera ha previsto che con riguardo allo stesso anno solare, l'obbligo formativo debba comunque essere adempiuto attraverso il conseguimento di minimo 5 crediti formativi, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 in quelle obbligatorie.
Per questa ragione, ferma restando la non conteggiabilità, qualora si riscontrino delle irregolarità in sede di acquisizione dei crediti formativi per l'anno 2020, l'attestato di formazione continua non può essere rilasciato.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 20 febbraio 2022
Il COA di Bolzano formula quesito in materia di formazione continua. Chiede di sapere, in particolare, se l’irregolarità nell’acquisizione dei crediti formativi previsti per l’anno 2020 sia ostativa rispetto al rilascio dell’attestato di formazione continua per il triennio, richiesto nel 2021.
La delibera CNF n. 168 del 20 marzo 2020 ha stabilito che l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss. mm.
Allo stesso tempo, tuttavia, la delibera ha previsto che con riferimento al medesimo anno solare, l’obbligo formativo debba essere adempiuto mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.
Pertanto, ferma restando la non conteggiabilità, ove si riscontrino irregolarità nell’acquisizione dei crediti per l’anno 2020, l’attestato di formazione continua non può essere rilasciato.