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21 agosto 2024 Deontologia forense
Alcuni chiarimenti del CNF in materia di formazione continua
Con parere n. 38/2024, il CNF risponde a quattro quesiti posti dal COA di Brescia in materia di formazione continua  degli avvocati.
di La Redazione
Il CNF, con parere n. 38/2024, risponde a quattro quesiti posti dal COA di Brescia in materia di formazione continua degli avvocati.
Quesito 1
Quesito Risposta
Qual è il periodo di riferimento per il rilascio dell'attestato di formazione continua? L'attestato di formazione continua deve essere rilasciato sulla base della verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate.
Quesito 2
Quesito Risposta
Può essere comunque rilasciato l'attestato di formazione continua non risultando conseguito il numero minimo di crediti, all'esito di una valutazione complessiva di sostanziale assolvimento dell'obbligo formativo? Il mancato conseguimento del numero minimo di crediti impedisce in radice di considerare assolto l'obbligo formativo.
Quesito 3
Quesito Risposta
I crediti in esubero conseguiti a partire dall'anno 2020 possono essere imputati all'anno “contiguo”? Del complesso di delibere adottate in deroga a partire dalla n. 168/2020, solo due (nn. 168/2020 e 310/2020) consentono di compensare i crediti, rispettivamente per l'anno formativo 2020 e per l'anno formativo 2021. Le successive delibere non hanno riprodotto tali previsioni. Di conseguenza, non è possibile compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024. Tale disposizione deve intendersi infatti derogata, in uno con il sistema di valutazione triennale cui accede e in assenza di disposizioni speciali che, sulla scorta di quanto previsto dalle due delibere nn. 168 e 310/2020, prevedano esplicitamente tale possibilità.
Quesito 4
Quesito Risposta
La verifica dell'effettiva, continua e stabile attività da parte del COA deve essere comunque condotta all'esito del triennio ovvero deve riguardare il solo ultimo anno? La cancellazione per mancato assolvimento dell'obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell'obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare.
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