Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
13 dicembre 2023 Previdenza forense
Gli avvocati dovranno pagare il contributo minimo integrativo 2023

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Cassa Forense avverso il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023. Tale contributo, che ammonta a 805 euro, con scadenza 31 dicembre 2023, sarà posto in riscossione a partire da martedì 19 dicembre 2023 a mezzo PagoPa.

di La Redazione

L'Ente di previdenza degli avvocati ricorre dinanzi al TAR Lazio impugnando la nota con la quale le Amministrazioni vigilanti, nell'esercizio del potere di vigilanza di cui all'articolo 3, c. 2, D. Lgs. n. 509/1994, hanno negato l'approvazione della delibera del Comitato dei Delegati del 16 settembre 2022 con la quale hanno stabilito «di prorogare, anche per l'anno 2023, la temporanea abrogazione delcontributo integrativo minimo a carico degli iscritti, fermo restando il pagamento del contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari IVA dichiarato», al ricorrere di determinate condizioni.

Secondo la ricorrente, i Ministeri Vigilanti non contestano alcuna violazione di legge né alcuna incompatibilità con la disciplina di legge o statutaria vigente, bensì si profondono in mere valutazioni di opportunità e di merito, palesemente esorbitanti dal modello della “vigilanza” sancito dal D.Lgs. n. 509/1994 e, dunque, violative dell'art. 3 di tale decreto legislativo.
Per il TAR Lazio il motivo è infondato. Dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento, il Tribunale Amministrativo dà atto che «le Amministrazioni vigilanti hanno rilevato che il bilancio attuariale al 31 dicembre 2020 a normativa vigente, trasmesso ai fini della prevista verifica triennale di sostenibilità ai sensi del d. lgs. n. 509/1994, mostrava una situazione di squilibrioprospettico della gestione nel lungo periodo, “… laddove il saldo previdenziale (differenza fra entrate per contributi e uscite per prestazioni previdenziali) assume valore negativo a partire dall'anno 2041, mentre il saldo totale (differenza fra entrate e uscite totali) assume valore negativo a partire dall'anno 2049 fino alla fine del cinquantennio di previsione. In merito, il Ministero dell'economia rileva che “anche qualora la stima della “contrazione degli accantonamenti patrimoniali” risultasse “di scarso rilievo sulla stabilità di Cassa Forense” (come segnalato nella nota tecnica), nel regime della ripartizione, questa avrebbe comunque effetti negativi e peggiorativi nei confronti della gestione di più breve periodo, atteso che comunque la contestuale spesa pensionistica resterebbe invariata”».

Ne consegue che appare del tutto ragionevole il rilievo del MEF - trasfuso nel provvedimento impugnato - secondo il quale «attesa anche la complessità e la rilevanza di un simile provvedimento, appare poco prudente e inopportuno sospendere, nelle more dell'approvazione dello stesso, la riscossione della misura minima del contributo integrativo”, evidenziando che laddove infatti “la riforma non dovesse entrare in vigore nei tempi auspicati, reiterando la medesima logica alla base del provvedimento in esame, si renderebbe necessaria una nuova delibera di sospensione del pagamento del contributo integrativo minimo, con ulteriore evidente peggioramento dell'equilibrio gestionale del relativo anno».

Sulla questione, conclude affermando che sarebbe illegittima qualsiasi previsione di sospensioneo esonero o diminuzione della contribuzione integrativa minima che non sia adeguatamente motivata da particolari e temporanee esigenze e del pari un qualsiasi progetto di totale abolizione della stessa.

Con sentenza n. 18854 del 13 dicembre 2023, il TAR Lazio rigetta il ricorso.

Documenti correlati