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28 dicembre 2023 Avvocati
Formazione continua avvocati: i nuovi provvedimenti del CNF
Il CNF, in occasione della seduta amministrativa del 14 dicembre 2023, ha adottato la delibera n. 237 recante alcuni provvedimenti adottati in materia di formazione continua relativamente all'anno 2024.
di La Redazione
Il CNF ha trasmesso ai Presidenti dei COA i diversi provvedimenti adottati in materia di formazione continua nella seduta amministrativa del 14 dicembre 2023.
 
In particolare, la delibera n. 237 ha preso in considerazione i seguenti punti: 

precisazione

  • A seguito dell'emergenza da COVID-19 è stato reso necessario che la formazione degli avvocati avvenisse nel rispetto di standard di sicurezza per la tutela della salute, concedendo la possibilità di acquisire i crediti previsti totalmente in modalità FAD;
  • Il CNF è competente a concedere l'accreditamento per la Formazione a distanza salvo se riferita ad eventi già` previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale, per la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti nella Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza;
  • Gli Ordini hanno poteri di accreditamento e valutazione degli eventi formativi organizzati a livello distrettuale o locale;
  • Il CNF, in virtù della delibera – quadro n. 16 del 23 ottobre 2015, ha stipulato protocolli d'intesa per la formazione con alcune associazioni forensi maggiormente rappresentative riconoscendo, all'attività di formazione e aggiornamento svolta nell'area giuridica di loro competenza, valenza scientifica, autorizzando le stesse ad attribuire i crediti formativi per gli eventi da esse organizzati;
  • Tali criteri verranno utilizzati anche per l'anno 2024, in quanto hanno risposto a standard di efficienza e di sicurezza rendendo possibile una maggiore fruizione degli eventi formativi;
  • La cospicua mole di richieste inerenti all'accreditamento di eventi con la metodologia della FAD non consentirebbe un rapido accreditamento degli stessi in modo da agevolare la formazione degli iscritti;
  • La Nota tecnica sull'accreditamento dell'attività di formazione a distanza, prevede per i Soggetti promotori, ai fini dell'accreditamento, l'obbligo di adottare strumenti di controllo in grado di assicurare l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto;

Dato quanto sopra, il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato che:

precisazione

  • Gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o mediante le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni previste dal Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014 ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il CNF, la quale potrà essere consultata anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
  • Le Associazioni Forensi che hanno già sottoscritto il protocollo con il CNF potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni riportate nel Regolamento sopra citato. Anche in tal caso la Commissione centrale potrà essere consultata per gli stessi scopi di cui sopra;
  • Al temine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore, gli esami potranno tenersi anche da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento dei partecipanti;
  • Per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni previste dal Regolamento e la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione FAD;
  • Le decisioni oggetto della presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31 dicembre 2024;
  • L'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 non sarà conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al c. 3 dell'art. 12 del Regolamento;
  • Nel medesimo anno solare, ciascun iscritto adempie all'obbligo formativo mediante il conseguimento di minimo 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e 12 nelle materie ordinarie;
  • I crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 potranno essere conseguiti anche totalmente in modalità FAD.
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