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23 luglio 2024 Avvocati
Il regolamento del CNF sul procedimento per conseguire il titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza
Il CNF ha adottato il regolamento recante il procedimento amministrativo relativo al conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza.
di La Redazione
Il CNF ha adottato il regolamento 21 giugno 2024, n.3 recante il procedimento amministrativo relativo al conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 ed 8 del Decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e ss. ii. e mm. 1.
Presentazione della domanda e procedimento COA
L'avvocato interessato deve presentare domanda al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al CNF entro 30 (trenta) giorni.

precisazione

Possono essere richieste richiedere integrazioni istruttorie.

Ai fini della regolarità della domanda, il COA verifica che l'istante:
  1. abbia maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno otto anni:
  2. non abbia riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
  3. non abbia subìto, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.
Procedimento CNF
Il CNF, ricevuta la trasmissione dell'istanza, verifica la regolarità formale della istanza e, previa richiesta del Comitato per le specializzazioni forensi:
  • nomina un componente avvocato titolare ed uno supplente scelto nell'ambito di un elenco tenuto dal Ministero della Giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione;
  • formula la richiesta al Ministero di nomina di quattro componenti titolari, di cui due avvocati e due professori universitari, e quattro supplenti nella medesima composizione dei titolari, scelti nell'ambito di un elenco tenuto dal Ministero stesso comprendente tutti i settori di specializzazione.
Ricevuto l'apposito decreto del Ministro, viene organizzato il colloquio, che può svolgersi anche da remoto.
Dopo il colloquio, in CNF:
  1. in caso di esito positivo, delibera il conferimento del titolo, dandone comunicazione all'istante ed al COA, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 del Decreto 144 del 2015 e ss. ii. e mm.;
  2. in caso di esito negativo, convoca l'istante per un secondo colloquio da svolgersi a cura del Comitato per le specializzazioni forensi.

precisazione

In ogni caso il provvedimento conclusivo viene adottato entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.
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