
| LA QUESTIONE: Videosorveglianza e controllo del dipendente pubblico. | |
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           Il reclamo (o l'attività di controllo) Un dipendente comunale ha presentato un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, denunciando l'installazione e l'uso di una telecamera di videosorveglianza per scopi disciplinari vicino ai sistemi di rilevazione delle presenze, senza che fosse stato raggiunto un accordo sindacale.  | 
        
           L'istruttoria A seguito dell'attività istruttoria, il Garante ha ricordato che l'uso di telecamere di videosorveglianza, che possono riprendere anche i lavoratori, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni nazionali di settore. L'Autorità ha sottolineato che l'art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, prevede che gli impianti audiovisivi e altri strumenti che consentono il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere utilizzati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Questi impianti possono essere installati previo accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale. In assenza di tale accordo, l'installazione può essere autorizzata dalla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, dalla sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Il Garante ha inoltre esaminato la legittimità dell'installazione della telecamera in questione, affermando che questa era stata posizionata per tutelare il patrimonio comunale, la sicurezza dei dipendenti, la sicurezza pubblica e per l'accertamento dei reati.  | 
      
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           La decisione del Garante Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 234 dell'11 aprile 2024, ha ingiunto al comune una sanzione amministrativa di 3.000 euro.  | 
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          IL PROVVEDIMENTO 
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