LA QUESTIONE: L'INPS può contestare l'anticipazione della NASPI? | |
Il ricorrente Con ricorso, Tizio precisava che dopo aver depositato la domanda della NASPI, aveva avviato un'attività imprenditoriale, presentava domanda liquidazione anticipata del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D.Lgs. n. 22/2015, che veniva tuttavia rigettata dall'INPS. Pertanto, deducendo l'illegittimità di tale diniego, ha chiesto la condanna dell'INPS al pagamento anticipato della prestazione. |
Il resistente Costituendosi in giudizio, parte resistente ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto. |
La soluzione del giudice Osserva il giudice che il ricorrente rivendicava il diritto alla liquidazione anticipata per cui è causa deducendo l'avvio di un'attività imprenditoriale, mediante ingresso nella società a conduzione familiare, gestita dal ricorrente e dalla moglie (amministratrice e socia al 50%). L'INPS contestava tuttavia che all'atto della denuncia di attività il ricorrente partecipava lavorando con carattere di abitualità e prevalenza nell'ambito di tale società, deducendo al riguardo che solo a decorrere dall'agosto 2022 egli si era iscritto alla NASPI e che, nel contempo, al momento della comunicazione di inizio attività aveva invece dichiarato di essere socio di capitali che, in quanto tale, non poteva fruire della chiesta liquidazione anticipata. Era dunque incontestato che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti per fruire della NASPI tanto che l'INPS aveva anche provveduto a corrispondere i primi ratei, poi bloccati in pendenza della domanda di anticipo per cui è causa. Dalla documentazione depositata in atti emergeva che: la società aveva presentato denuncia di inizio attività; che tale società era di proprietà del ricorrente e della di lui moglie, al 50% ciascuno, ed è amministrata da entrambi; che il ricorrente si è iscritto dichiarando di partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Emerge dunque che il ricorrente all'atto della domanda di anticipazione della NASPI non partecipava al lavoro aziendale, avendo invece iniziato a parteciparvi solo a decorrere dall'agosto 2022. Ne segue che all'atto della domanda non sussistevano i requisiti per ottenere l'anticipo. Tali requisiti sono tuttavia sopravvenuti e sussistevano al momento della comunicazione di rigetto della domanda amministrativa, come pure all'atto del ricorso amministrativo, presentato dal ricorrente, al quale era allegata la richiesta di iscrizione alla gestione commercianti. Ne segue il diritto del ricorrente ad ottenere l'anticipo con decorrenza indicato dal giudice. |
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IL PROVVEDIMENTO
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