Lo ha deciso la CGUE, evidenziando che in presenza di una domanda di asilo proveniente da una donna afgana, lo Stato membro non è tenuto a verificare la presenza di un rischio effettivo di atti persecutori in caso di rientro nel Paese di origine, poiché basta considerare la sua nazionalità e il suo sesso per accoglierla.
|
La Corte amministrativa austriaca rifiutava di riconoscere lo status di rifugiato a due donne afgane fuggite dal regime imposto dai Talebani, rivolgendosi queste ultime alle autorità giudiziarie per ottenere detto status in vista della situazione cui sono soggette... |
|
Con la sentenza del 4 ottobre 2024 nelle cause riunite C-608/22 e C-609/22, la CGUE risponde come segue ai quesiti:
|
CGUE, Terza Sezione, sentenza 4 ottobre 2024, cause riunite C-608/22 e C-609/22
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della...