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12 giugno 2024 Tributario
Processo Tributario Telematico: introduzione al giudizio e procura alla lite
Dopo una lunga fase di sperimentazione, dal 1° luglio 2019 anche il processo tributario, al pari di altri procedimenti giudiziari, è divenuto completamente telematico.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Obbligatorietà
L'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario è diventato obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato a partire dal 1° luglio 2019. L'accesso ai servizi del S.I.Gi.T. deve avvenire previa registrazione delle parti processuali e richiede il possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale valida. Il processo tributario telematico consente alle parti processuali di:
  • effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Corti di giustizia tributarie; 
  • accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

attenzione

Al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria si può accedere dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), sul quale vengono pubblicate le informazioni relative alla fruibilità dei servizi.

Dunque, dal 1° luglio 2019 le parti, i consulenti e gli organi tecnici notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche. Il deposito con modalità diverse da quelle telematiche può avvenire solo in casi eccezionali e solo a seguito di autorizzazione espressa e motivata, come previsto nel comma 2-quater dell'art. 79 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

precisazione

In particolare, il citato comma 2-quater prevede che nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea. (Nota: il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 30.12.2023, n. 220 con decorrenza dal 04.01.2024 ed applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024).

Il SIGIT
Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, ormai meglio conosciuto con il suo acronimo SIGIT, è un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF), di cui si avvale quanto alle medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali. Si tratta di un'entità terza che si interpone tra il difensore tributario e i collegi giudicanti, la cui funzione non è soltanto quella di ‘filtrare'' gli atti e i documenti processuali. Il SIGIT assicura ai soggetti abilitati la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.
Principali funzioni assicura ai soggetti abilitati la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari;
Le garanzie del sistema la corretta avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici viene garantita attraverso l'invio di una ricevuta all'indirizzo PEC del soggetto abilitato;
I controlli del sistema
  • identificabilità dell'autore;
  • verifica della firma elettronica qualificata o firma digitale;
Ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo dopo le operazioni di controllo, sarà generata la comunicazione, inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato recante la ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo con il relativo numero di registro generale
La PEC
Nel nuovo corso del processo tributario assoluta centralità viene attribuita alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'operatore. Infatti, la legge prevede che la notifica degli atti processuali e della relativa documentazione, nonché dei provvedimenti giurisdizionali, debba avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata.

legislazione

L'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che «Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16».  Il presente comma è stato da ultimo nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 30.12.2023, n. 220 con decorrenza dal 04.01.2024 ed applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024).

L'indirizzo PEC è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato anche nella procedura di deposito che, mediante la compilazione di alcune schede/tab, danno vita alla cosiddetta “nota di iscrizione a ruolo telematica”.
Individuazione della PEC per i difensori abilitati al patrocinio nel processo tributario, il relativo indirizzo PEC dovrà essere quello pubblicato nell'INI-PEC
per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti, l'indirizzo deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi Ordini o Collegi
per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata è quello anche ricavabile dagli atti notificati al contribuente
per gli ufficiali giudiziari, gli atti da notificare devono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP), pubblicato sul citato indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA)
La normativa prevede che il perfezionamento della notifica telematica si realizza nel momento in cui viene generata, da parte del gestore PEC del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna.
Notifica PEC andata a buon fine per il mittente, al momento dell'invio del documento al proprio gestore PEC, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata al medesimo gestore del sistema
per il destinatario il momento rilevante è quello in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC dal suo gestore
La prova della notifica deposito mediante il SIGIT della ricevuta:
di accettazione sottoscritta con la firma del gestore del mittente
di avvenuta consegna sottoscritta con la firma del gestore del destinatario
Gli atti digitali
Quanto agli standard che caratterizzano gli atti nel Processo Tributario Telematico, nel predisporre i file necessari, l'articolo 2 del Decreto MEF n. 163/2013 prevede:
I documenti informatici Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.
Trasmissione La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.
Modalità per le fasi di giudizio La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.
La previsione normativa è stata riprodotta nell'articolo 6 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015 che, al primo comma, contempla come «Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell'art. 10».
STANDARD ATTI PROCESSUALI
Requisiti Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
  1. sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
  2. sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
  3. sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
  4. sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale CADES (con estensione.p7m) o PADES (con estensione.pdf). 

Nota: non è possibile notificare e/o trasmettere i file nei formati compressi.
Scansione I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:
  1. sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax), nonché EML che possono contenere allegati nei formati di cui alla presente lettera;
  2. sono privi di elementi attivi, tra cui macro o campi variabili, e di collegamenti ipertestuali;
  3. possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Dimensione del documento La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 10 MB; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. 
Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico è pari a cinquanta. La dimensione massima consentita per l'insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico è pari a 50 MB.
Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all'utente l'eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti.
Le criticità della notifica
L'impossibilità di una notifica telematica può dipendere da diverse circostanze (cause imputabili al destinatario); altri aspetti possono riguardare l'impossibilità dell'Ente di procedere alla notifica per mancata indicazione dell'indirizzo PEC nell'atto introduttivo (o irreperibilità nei pubblici elenchi). In questi casi, come sostenuto dai tecnici/esperti in materia, il difensore dovrà procedere con 
  • le modalità di notifica “analogica”, ossia predisposizione dell'atto in forma cartacea e consegna presso l'ufficio dell'ente impositore;
  • dichiarazione attestante che la notifica è stata effettuata con modalità analogiche in quanto la precedente notifica con modalità telematica non ha avuto esito positivo (spiegare i motivi).

giurisprudenza

Secondo alcune indicazioni della Corte di Cassazione, in caso di notifica telematica non andata a buon fine, il mittente ha a disposizione un termine per riattivare il processo notificatorio, senza incorrere in decadenze, rivolgendosi all'ufficiale giudiziario. Invero,  «in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo la ricorrenza di circostanze eccezionali di cui deve essere data prova rigorosa» (Cass. n. 16943/2018 e Cass. n. 28388/2017). Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova. Difatti, «la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza nel riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento» (Cass. S.U. n. 14594/2016).

La procura alla lite
Oltre alle citate norme (D.Lgs. n. 220/2023), si osserva che secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto MEF 23 dicembre 2013, n. 163, le disposizioni nell'ambito del Processo Tributario Telematico dispongono che la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con “firma elettronica qualificata” o con “firma digitale” del ricorrente, devono essere trasmessi dal difensore a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Trasmissione della procura La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori con le modalità di cui all'articolo 9.
Autenticazione della procura alle liti La procura alle liti deve essere autenticata dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.
Procura su supporto cartaceo Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.
Una volta apposta la firma autografa sul modello predisposto su carta dal professionista, questi dovrà scansionarlo nel “consueto” formato PDF/A-1a o PDF/A-1b e sottoscriverlo digitalmente, al pari di tutti gli atti e gli allegati da trasmettere e depositare nell'ambito del complessivo procedimento difensivo.
ESEMPIO PROCURA ALLA LITE

Il sottoscritto sig. …, nato il … a …, ed ivi residente in via …, n…, Codice Fiscale …, delego l'Avvocato… del Foro di…, Codice Fiscale …, a rappresentarmi e a difendermi nel giudizio tributario avverso …, concernente …, per l'anno di imposta…, conferendogli tutti i poteri previsti dalla legge, ivi espressamente compresi quelli di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, di farsi sostituire e assistere, di presentare istanze cautelari e sospensive, di conciliare la lite, di transigere, di nunziare agli atti e di patrocinarmi nel giudizio di revocazione nonché di ottemperanza. Il tutto con promessa di rato e valido. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 16-bis, 17 e 18 del d.lgs. n. 546/1992 nonché dell'art. 6 del decreto MEF 23 dicembre 2013, n. 163, eleggo domicilio presso lo studio dell'Avvocato … con sede in…, alla via…, n…, con indirizzo di posta elettronica certificata….


Data…
Sig...
(Visto, è autentica)
Avv.…


Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/205 e dell'art. 4, comma 3, del decreto MEF 23 dicembre 2013, n. 163, la conformità della presente procura all'originale. 


Avv.… 

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