- effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Corti di giustizia tributarie;
- accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.
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Al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria si può accedere dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), sul quale vengono pubblicate le informazioni relative alla fruibilità dei servizi. |
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In particolare, il citato comma 2-quater prevede che nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea. (Nota: il presente comma è stato aggiunto dall' |
Principali funzioni | assicura ai soggetti abilitati la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari; |
Le garanzie del sistema | la corretta avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici viene garantita attraverso l'invio di una ricevuta all'indirizzo PEC del soggetto abilitato; |
I controlli del sistema |
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Ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo | dopo le operazioni di controllo, sarà generata la comunicazione, inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato recante la ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo con il relativo numero di registro generale |
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L'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che «Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16». Il presente comma è stato da ultimo nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 30.12.2023, n. 220 con decorrenza dal 04.01.2024 ed applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024). |
Individuazione della PEC | per i difensori abilitati al patrocinio nel processo tributario, il relativo indirizzo PEC dovrà essere quello pubblicato nell'INI-PEC |
per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti, l'indirizzo deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi Ordini o Collegi | |
per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata è quello anche ricavabile dagli atti notificati al contribuente | |
per gli ufficiali giudiziari, gli atti da notificare devono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP), pubblicato sul citato indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA) |
Notifica PEC andata a buon fine | per il mittente, al momento dell'invio del documento al proprio gestore PEC, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata al medesimo gestore del sistema |
per il destinatario il momento rilevante è quello in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC dal suo gestore | |
La prova della notifica | deposito mediante il SIGIT della ricevuta: di accettazione sottoscritta con la firma del gestore del mittente di avvenuta consegna sottoscritta con la firma del gestore del destinatario |
I documenti informatici | Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento. |
Trasmissione | La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento. |
Modalità per le fasi di giudizio | La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore. |
STANDARD ATTI PROCESSUALI | |
Requisiti | Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
Nota: non è possibile notificare e/o trasmettere i file nei formati compressi. |
Scansione | I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:
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Dimensione del documento | La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 10 MB; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. |
Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico è pari a cinquanta. La dimensione massima consentita per l'insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico è pari a 50 MB. | |
Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all'utente l'eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti. |
- le modalità di notifica “analogica”, ossia predisposizione dell'atto in forma cartacea e consegna presso l'ufficio dell'ente impositore;
- dichiarazione attestante che la notifica è stata effettuata con modalità analogiche in quanto la precedente notifica con modalità telematica non ha avuto esito positivo (spiegare i motivi).
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Secondo alcune indicazioni della Corte di Cassazione, in caso di notifica telematica non andata a buon fine, il mittente ha a disposizione un termine per riattivare il processo notificatorio, senza incorrere in decadenze, rivolgendosi all'ufficiale giudiziario. Invero, «in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall' |
Trasmissione della procura | La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori con le modalità di cui all'articolo 9. |
Autenticazione della procura alle liti | La procura alle liti deve essere autenticata dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale. |
Procura su supporto cartaceo | Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore. |
ESEMPIO PROCURA ALLA LITE |
Il sottoscritto sig. …, nato il … a …, ed ivi residente in via …, n…, Codice Fiscale …, delego l'Avvocato… del Foro di…, Codice Fiscale …, a rappresentarmi e a difendermi nel giudizio tributario avverso …, concernente …, per l'anno di imposta…, conferendogli tutti i poteri previsti dalla legge, ivi espressamente compresi quelli di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell'
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