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5 giugno 2024 Tributario
Processo Tributario Telematico: novità legislative e operative
L'avvento del Processo Tributario Telematico rappresenta la semplificazione degli adempimenti del procedimento. La piattaforma del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), preposta al ricevimento di atti e documenti processuali afferenti alla controversia insorta, garantisce speditezza e “sicurezza” dei procedimenti giurisdizionali.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Definizioni principali
Dal 1° luglio 2019 il processo tributario si svolge obbligatoriamente in forma telematica e per utilizzare i servizi del Processo Tributario Telematico (PTT) il difensore deve possedere un software che crei file in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) nonché della firma digitale (CADES/PADES). Il possesso di tali requisiti è richiesto anche agli utenti già provvisti di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
 
Premesso ciò, preliminarmente, occorre richiamare gli aspetti importanti del procedimento e, in particolare, le definizioni così come esplicitate dall'art. 1 del D.M. 23 dicembre 2013 n. 163. In particolare, come indicato dalla legge, il processo tributario telematico si intende «automazione dei flussi informativi e documentali nell'ambito del processo tributario mediante l'utilizzo dell'informatica e della telematica».
Commissioni Tributarie In proposito, si osserva che con la legge di riforma della giustizia tributaria, sono state introdotte alcune novità che intervengono sui due testi normativi di disciplina della giustizia fiscale: il Decreto Legislativo n. 545/1992, dedicato agli organismi giudicanti, e il Decreto Legislativo n. 546/1992 al funzionamento del processo tributario in senso stretto. Sono state apportate modifiche alle denominazioni delle Commissioni Tributarie Provinciali e delle Commissioni Tributarie Regionali che assumono le nuove denominazioni di Corti di giustizia tributaria di primo grado e Corti di giustizia tributaria di secondo grado;
Documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
Copia immagine copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;
Fascicolo informatico versione informatica, del fascicolo d'ufficio contenente gli atti, i dati e i documenti, relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti qualora siano stati depositati su supporto cartaceo;
Firma elettronica qualificata un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
Firma digitale un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
S.I.Gi.T. Sistema Informativo della Giustizia tributaria: l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria;
Soggetto abilitato tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T. ad usufruire dei servizi da questo forniti, limitatamente ai rispettivi profili di abilitazione;
PEC posta elettronica certificata: ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
Ricevuta di accettazione la ricevuta rilasciata dal S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell'invio di un messaggio con sistemi telematici;
INI-PEC Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
Inoltre, in relazione alle specifiche tecniche previste dal regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, si osserva che in base al Decreto del 4 agosto 2015 del Ministero dell'Economia e delle finanze ( modificato dal Decr. 21.04.2023 ), occorre considerare, quali ulteriori definizioni:
“Area pubblica” area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario ed il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;
“Area riservata” area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le pagine web accessibili ai soggetti abilitati che possono utilizzare i servizi del S.I.Gi.T.;
“Portale della Giustizia Tributaria” portale istituzionale dei servizi telematici della Giustizia Tributaria, reso disponibile dal dominio “giustiziatributaria.gov.it”, contenente le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario, le istruzioni operative per la registrazione al S.I.Gi.T. e per l'utilizzo delle funzionalità presenti nel portale;
“Ricevuta di accettazione” ricevuta che attesta l'avvenuta trasmissione al S.I.Gi.T. e, in caso di esito positivo dei controlli, il momento del deposito ai fini del computo dei termini processuali, di cui agli art. 22 e 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546;
Le novità della riforma fiscale: D.Lgs. n. 220/2023
Con l'avvento del processo telematico e le successive riforme, i difensori hanno dovuto fare i conti con nuove modalità di rilascio e allegazione procura, notifica e deposito atti processuali. Su queste tematiche impatta anche il recente intervento legislativo: il D.Lgs. n. 220/2023, di attuazione della delega per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111).
La procura  L'intento è favorire la sottoscrizione digitale della procura per assicurare l'autenticità della sua apposizione. Quindi, con la nuova normativa è prevista:
  • la possibilità di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell'incarico al difensore;
  • il deposito telematico, da parte del difensore, dell'immagine della procura conferita su supporto cartaceo, con attestazione di conformità da parte del difensore medesimo;
  • le modalità telematiche di conferimento della procura equivalenti all'apposizione della procura in calce all'atto.
La riforma stabilisce che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce nei casi in cui:
venga rilasciata su un separato documento informatico, depositato telematicamente insieme all'atto cui si riferisce;
quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.
Le comunicazioni L'obbligo – e non più la facoltà – di effettuare le comunicazioni mediante PEC, ponendo l'onere a carico del difensore di comunicare ogni variazione dell'indirizzo alle altre parti e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo né a procedere alla comunicazione mediante deposito in segreteria.
Depositi telematici È stato previsto l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.
Costituzione in giudizio Il comma 5-bis dell'art. 25 bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con l'art. 1, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 220/2023, stabilisce che a partire dai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, gli atti e i documenti del fascicolo informatico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei gradi ulteriori e che il giudice non tiene conto degli atti e i documenti in formato cartaceo se non è depositata nel fascicolo informatico la relativa copia per immagine munita di attestazione di conformità all'originale.
Testimonianza telematica Nello specifico, quanto alla testimonianza scritta, è stabilito che il testimone munito di “firma digitale” può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte
Sarà il difensore della parte che lo ha citato a provvedere al deposito in via telematica del modulo di deposizione trasmessogli dal testimone, dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale.

Discussione in remoto Per tutti i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, nonché in cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024, la parte deve specificare se la richiesta di discussione è in presenza o da remoto.
Attestazione di conformità da parte degli avvocati
Il secondo periodo del comma 5-bis, dell'art. 25-bis del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546 introduce nel processo tributario telematico l'obbligo generalizzato in capo ai difensori pubblici e privati di attestare la conformità all'originale della copia informatica di atti e documenti cartacei in loro possesso, con un regime più restrittivo di quello previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e dal processo civile telematico.
Attestazione conformità dell’atto processuale Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Attestazione conformità degli atti presenti nel fascicolo informatico Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
Equivalenza dell’atto La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
Estrazione documenti L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
Deposito successivo degli atti (dal 2 settembre 2024) Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.
Deposito della copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta (Cass. civ. S.U., 12 marzo 2024, n. 6477) Alla luce del principio di effettiva tutela giurisdizionale è stato affermato che la paternità certa dell’atto processuale può essere desunta dalla casella posta elettronica certificata di invio e dalla attestazione di conformità apposta sulla copia cartacea. Gli avvocati dello Stato sono pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi a un medesimo giudizio. L’atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l’atto, unica condizione richiesta è la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa 
Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella PEC dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato.
Aggiornati gli applicativi informatici del processo telematico 2024
Il 9 aprile 2024, il MEF ha pubblicato una nota con cui spiega che le novità introdotte dalla riforma del contenzioso fiscale hanno richiesto l'adeguamento degli applicativi informatici dedicati al processo tributario telematico e di quelli utilizzati da magistrati e giudici tributari e dal personale amministrativo delle Corti, con particolare attenzione ai nuovi istituti in vigore dal 4 gennaio 2024. In particolare, con le novità introdotte, il Dipartimento della giustizia tributaria ha adeguato gli applicativi presenti nel PTT e quelli in uso ai magistrati e giudici tributari e al personale amministrativo delle Corti, in conseguenza dell'attuazione della riforma del contenzioso tributario realizzata con il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 220. In particolare, risultano implementate le funzionalità relative ai nuovi istituti entrati in vigore dal 4 gennaio scorso, quali:
  • l'impugnazione delle ordinanze che accolgono o respingono le istanze di sospensione dell'esecuzione degli atti oggetto del ricorso in primo grado;
  • la sentenza in forma semplificata (quando il giudice, nel corso del giudizio cautelare, rileva la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o l'infondatezza del ricorso);
  • la redazione del dispositivo della sentenza, da comunicare alle parti in causa, per garantire la conoscenza tempestiva dell'esito del giudizio;
  • le procedure delle richieste e di autorizzazione della prova testimoniale.
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