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17 luglio 2024 Civile e processo
È sufficiente, ai fini del perfezionamento del deposito telematico, la generazione della ricevuta di consegna?
Nel procedimento di deposito telematico di un atto, la tempestività del deposito va verificata con riferimento al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, attestante l'ingresso della comunicazione nel sistema giustizia; tuttavia, il perfezionamento del deposito è subordinato all'esito positivo dei controlli successivi, sia automatici sia manuali, che devono essere superati affinché il deposito sia efficace e raggiunga lo scopo.
di Avvocato Maurizio Reale
Il caso

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La decisione in commento è relativa ad un ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 28 aprile 2021, n. 588, che aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto dal ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 2 ottobre 2019, n. 912. 

L'appello, notificato il 4 giugno 2020, veniva iscritto a ruolo il 15 luglio 2021. Parte ricorrente asseriva di aver tentato di depositare telematicamente l’appello il 4 giugno 2020 e poi nuovamente il 14 giugno 2020, ma di aver riscontrato errori imprevisti in fase di deposito telematico.

Afferma altresì il ricorrente di aver contattato la cancelleria senza successo fino al 15 luglio 2021, ma la Corte di Appello non rilevava alcuna traccia del primo tentativo di deposito e che il secondo tentativo, pur avendo quale ricevuta di consegna quella del 14 giugno, non fosse stato accettato dalla cancelleria a causa di errori. Per tale motivo, la costituzione in giudizio veniva considerata perfezionata solo il 15 luglio, ben oltre il termine di dieci giorni, dichiarando quindi l'appello improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.

Il diritto

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I Giudici di piazza Cavour, vengono quindi chiamati a decidere sull’unico motivo di ricorso, rubricato come «Violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al combinato disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, conv. dalla L. n. 228 del 2012, del D.M. n. 44 del 2011, art. 13 e dell'art. 153, ultimo comma, c.p.c., e art. 294 c.p.c., commi 2 e 3», con il quale si contesta alla corte distrettuale di «non aver dichiarato la tempestività e validità del deposito telematico della costituzione e, quindi, per non aver  accolto l'istanza di tempestività con rimessione in termini ai fini della ratifica del rinnovato deposito in cancelleria dello stesso».

In particolare la Corte doveva stabilire se:

  • l’iscrizione a ruolo inviata/depositata dal ricorrente, telematicamente, il 14 giugno 2020 potesse, o meno, ritenersi tempestivamente depositata e,
  • se, in ipotesi di risposta negativa, era configurabile, o non, la possibilità di una rimessione in termini quanto al deposito, nuovamente inoltrato telematicamente, del medesimo appello avvenuto il 14 luglio 2020.

La Corte di Cassazione decide di respingere il ricorso, stabilendo che il deposito telematico dell'atto non è stato perfezionato entro i termini previsti dalla legge e che il ricorrente non ha fornito prove sufficienti per dimostrare che l'errore fosse imputabile al sistema informatico e non a proprie omissioni; la costituzione in giudizio viene quindi considerata tardiva e l'appello dichiarato improcedibile. Inoltre la Corte ha posto a carico del ricorrente il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.

La lente dell'autore

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La Cassazione, se da una parte conferma che la tempestività del deposito telematico è sancita dalla generazione della "ricevuta di avvenuta consegna" (RdAC), dall'altra evidenzia come questo è solo il primo passo di un processo che richiede il superamento di controlli automatici e manuali (definitiva accettazione da parte del cancelliere) per essere considerato completato.

Spiega infatti come il vigente sistema di deposito telematico nel processo civile prevede quattro fasi

  1. ricezione del messaggio
  2. generazione della RdAC,
  3. esito dei controlli automatici
  4. accettazione/rifiuto del deposito

Il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, è quello per cui la tempestività del deposito va verificata con riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta seconda p.e.c., la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia ma, si tratta, di effetto solo anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC e, dunque, subordinato al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva, sicché esclusivamente con l'accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti (Cass. n. 15997 del 2024, Cass. n. 13098 del 2024).

Nel caso affrontato, l'esito dei controlli automatici era stato negativo, avendo generato messaggi di errore che non sono stati risolti tempestivamente dal difensore il quale non ha avuto cura di documentare alcun tentativo per la risoluzione degli errori entro il termine previsto; tale comportamento ha portato alla decadenza del deposito telematico, della cui certa imputabilità al sistema informatico non vi è riscontro, sicché la stessa è stata ritenuta esclusivamente ascrivibile alla parte, non ricorrendo, in concreto, una causa non imputabile, riferibile ad un evento ad essa estraneo che presenti il carattere dell'assolutezza (Cass., SU, n. 32725 del 2018; Cass. n. 30512 del 2018).

In assenza di adeguata prova che, proprio a causa di disfunzioni del sistema informatico estranee alla propria sfera di controllo, sia stato impedito al ricorrente il tempestivo deposito telematico del proprio gravame, non può ritenersi che lo stesso sia incorso in una decadenza non imputabile, idonea a giustificare una rimessione in termini.

Per tali motivi la Cassazione, in linea con quanto statuito con precedente ordinanza n. 11706/2024 pubblicata il 2/5/2024, in mancanza di elementi concreti che potessero dimostrare una causa non imputabile alla parte per il mancato deposito tempestivo, ritiene di dover respingere la richiesta di rimessione in termini dichiarando l'appello improcedibile.

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