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30 luglio 2024 Civile e processo
Deposito telematico di copia della sentenza impugnata priva di attestazione di conformità: come si evita l’improcedibilità del ricorso?

In tema di ricorso per cassazione, qualora il controricorrente eccepisca l'avvenuto deposito per via telematica, da parte del ricorrente, della copia della sentenza impugnata priva della necessaria attestazione di conformità, il ricorrente può regolarizzare il deposito entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio, così evitando la pronuncia di improcedibilità.

di La Redazione

ildiritto

«In tema di ricorso per cassazione, ove il controricorrente, costituitosi tempestivamente, eccepisca l'avvenuto deposito per via telematica, da parte del ricorrente, della copia della sentenza impugnata priva della necessaria attestazione di conformità, il ricorrente può regolarizzare il deposito entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio, così evitando la pronuncia di improcedibilità».

È questo il nuovo principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 21101 del 29 luglio 2024 in un giudizio avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e il riconoscimento di un assegno divorzile in capo alla ex moglie.

La controversia giunge in Cassazione, dove l'ex moglie, in qualità di controricorrente, formula due eccezioni pregiudiziali. Tra queste, ci si sofferma su quella relativa all'improcedibilità del ricorso, in ragione del mancato deposito, nel termine previsto dall'art. 369 c.p., della copia della sentenza impugnata, certificata conforme secondo le previsioni di legge.

A fronte di tale eccezione, il ricorrente ha provveduto a depositare la sentenza impugnata in formato digitale munita di attestazione di conformità prima dell'udienza fissata in camera di consiglio.

Per la Cassazione, l'eccezione deve essere respinta. A fondamento della sua decisione, richiama l'orientamento delle SS.UU. secondo cui:

giurisprudenza

«Quando ci si trovi in "ambiente digitale", appaiono applicabili i medesimi comuni principi, onde restringere l'ambito applicativo della sanzione dell'improcedibilità del ricorso. Se, dunque, il difensore deposita una copia semplice della sentenza impugnata, priva di attestazione di conformità ovvero con attestazione priva di sottoscrizione autografa, l'improcedibilità può essere evitata ove il controricorrente non ne contesti la conformità ovvero il ricorrente provveda ad effettuare l'asseverazione "ora per allora" entro il termine sopra indicato».

La pronuncia, riferendosi a depositi effettuati prima del 1° gennaio 2023, ha riguardato il deposito in formato cartaceo della copia analogica della decisione nativa digitale priva dell'attestazione di conformità (o con attestazione di conformità priva della sottoscrizione autografa).

Tuttavia, secondo la Suprema Corte, lo stesso principio è applicabile al deposito, effettuato per via telematica, «perché la questione attiene sempre alla mancata attestazione della conformità dell'atto depositato (sia esso un deposito cartaceo, ora non più possibile, o telematico) all'originale o alla copia conforme in possesso della parte che esegue il deposito “in ambiente digitale”».

Passando al caso in esame, si evince che il ricorrente, a fronte dell'eccezione della controricorrente, ha regolarizzato gli atti depositando, prima della data fissata per l'udienza camerale, una copia digitale della stessa sentenza impugnata, attestando ex lege che l'atto è conforme alla copia digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria dal quale è stato estratto.

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