Notifiche telematiche dopo il Correttivo Cartabia: la casistica FIIF e le implicazioni pratiche
La Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (FIIF) ha diffuso un documento che raccoglie e analizza le principali casistiche applicative in tema di notifiche telematiche, alla luce del Correttivo della riforma Cartabia. Il documento approfondisce il combinato disposto tra gli artt. 137, comma 7, c.p.c. e 3-bis, commi 2 e 3, Legge n. 53/1994, soffermandosi su questioni quali l'obbligo di notifica ai domicili digitali, le conseguenze delle notifiche tramite PEC e gli effetti delle irregolarità nelle notifiche telematiche.
A valle del primo incontro tematico sul Correttivo civile della riforma Cartabia che ha riguardato i domicili digitali e le notifiche telematiche, la Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense ha diffuso il documento contenente la casistica relativa al combinato disposto ex artt. 137, comma 7, c.p.c. e 3-bis, commi 2 e 3, Legge n. 53/1994.
Ecco cosa prevedono gli articoli in questione dopo il recente intervento del Legislatore:
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Art. 137, comma 7, c.p.c.
«L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.»
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Art. 3-bis, commi 2 e 3, L. n. 53/1994
«Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.»
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Il documento diffuso dalla FIIF offre un'analisi dettagliata delle principali questioni applicative emerse a seguito delle modifiche introdotte dal Correttivo Cartabia in materia di notifiche telematiche. In particolare, vengono esaminati i profili critici relativi all'obbligo di notifica ai domicili digitali qualificati, evidenziando le conseguenze giuridiche della trasmissione tramite PEC, anche nei confronti di soggetti privi di un domicilio digitale registrato.
Un'attenzione specifica è dedicata agli effetti derivanti da notifiche irregolari o omesse, con un focus sulle possibili implicazioni processuali e sulle soluzioni operative per gli avvocati e gli operatori del diritto. La casistica raccolta rappresenta, quindi, un utile strumento per orientarsi nella corretta applicazione della disciplina, garantendo maggiore certezza nell'uso delle notifiche telematiche.