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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1418
Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative (23313), salvo che la legge disponga diversamente (...

Note:
(1)

Si vedano: mandato a donare (art. 778 ss.); donazione in riguardo di matrimonio (art. 785); motivo illecito nella donazione (art. 788); onere illecito o impossibile (art. 794) e divieto di sostituzione (art. 795); causa illecita del contratto (art. 1343) e motivo illecito (art. 1345); mancata determinazione dell'oggetto del contratto (art. 1349); atti che devono farsi per iscritto a pena di nullità (art. 1350); condizioni illecite o impossibili (art. 1354); condizione meramente potestativa (art. 1355); divieti speciali di comprare (art. 1471); vendita di cose future (art. 1472); accollo di casi fortuiti da parte dell'affittuario (art. 16372); inesistenza del rischio nel contratto di assicurazione (art. 1895); mancanza di interesse dell'assicurato (art. 1904); transazione su un titolo nullo (art. 1972); patti elusivi degli obblighi relativi alla previdenza (art. 21153); patto leonino (art. 2265); nullità della società (art. 2332); deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto (art. 2379); divieto del patto commissorio (art. 2744).

(2)

A norma dell'art. 8 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.

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