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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1496
Vendita di animali

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 ss.).

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