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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1477
Consegna della cosa

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze (...

Note:
(1)

Rilevanti obblighi accessori sono stati posti a carico del venditore di immobili da leggi speciali. A prescindere da quelli di natura fiscale, ricordiamo:

— l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di P.S. entro 48 ore dalla cessione della proprietà di un fabbricato o di parte di esso, imposto dall'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 18 maggio 1978, n. 191, sull'ordine pubblico;

— l'obbligo di comunicare per iscritto, entro 48 ore, all'autorità locale di P.S. la cessione della proprietà di un immobile ad uno straniero o ad un apolide, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286;

— l'obbligo di indicazione degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria (art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);

— l'obbligo di allegazione all'atto di vendita del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata (art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

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