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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 425
Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale (2195) soltanto se autorizzato dal giudice tutelare (1)...

Note:
(1)

Le parole: «soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare» sono state così sostituite dalle attuali: «soltanto se autorizzato dal giudice tutelare» dall'art. 1, comma 10, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

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