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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 467
Nozione

(1)

La rappresentazione (701) fa subentrare i discendenti legittimi...

Note:
(1)

Articolo così sostituito, con l'aggiunta dei discendenti naturali fra i soggetti legittimati, dall'art. 171, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza n. 79 del 14 aprile 1969, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo e del successivo art. 468, limitatamente alla parte in cui escludevano dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasciasse o non avesse discendenti legittimi.

(2)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 67 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

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