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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 454
Rettificazioni

(1)

La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 110, comma 3, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal 30 marzo 2001.

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