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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2142
Famiglia colonica

(1)

La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio...

Note:
(1)

Articolo da ritenere abrogato. Dispone, in contrario, l'art. 7 della L. 15 settembre 1964, n. 756, che: «La composizione della famiglia colonica può essere modificata senza il consenso del concedente, anche fuori dei casi previsti dall'

C.C. 16 marzo 1942, n. 262. Provvedimento non presente in banca dati.
art. 2142 c.c., purché non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo».

(2)

Le parole: «figli naturali» sono state così sostituite dalle attuali: «figli nati fuori del matrimonio» dall'art. 105, comma 3, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

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