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Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2146
Conferimento delle scorte

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, (1) della convenzione o degli usi.

...

Note:
(1)

L'espressione: «delle norme corporative» è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

(2)

Si veda la L. 29 maggio 1956, n. 500, norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria.

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