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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2156
Vendita dei prodotti

La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese...

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