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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 102
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari...