Home

Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 125
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata,...
Note:
(1)
Questo comma è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.