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Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 124
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Note:
(1)
Questo articolo è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.