Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Costituzione | 22 dic 1947 | Art. 124
Gazzetta uff. 27/12/1947, n. 298

(1)

Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?