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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 802
Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico...

Note:
(1)

Si vedano, per le rogatorie all'estero, gli artt. 8-16 della L. 3 gennaio 1957, n. 4, ratifica della Convenzione firmata a l'Aja il 1° marzo 1954, e per le notifiche di atti giudiziari all'estero la L. 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica della Convenzione adottata a l'Aja il 15 novembre 1965.

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