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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 825
Deposito del lodo

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, presso il tribunale ...

Note:
(1)

Le parole: «nella cancelleria del tribunale» sono state così sostituite dalle attuali: «presso il tribunale» dall'art. 3, comma 8, lett. u), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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