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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 819 ter
Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria

La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l'ordinanza (1), con la...

Note:
(1)

Le parole: «o l'ordinanza» sono state inserite dall'art. 3, comma 52, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 19 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile.

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