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28 aprile 2023 Persone, famiglie e minori
Negoziazione assistita in materia di famiglia dopo la riforma Cartabia: le linee guida della Procura del Tribunale di Milano

(Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Linee guida – Convenzione di negoziazione assistita dopo la c.d. riforma Cartabia, 24 aprile 2023)

di La Redazione

Oggetto

Indicazioni sulla convenzione di negoziazione assistita in materia di famiglia dopo la riforma Cartabia

Destinatari

Avvocati

Condizioni

Ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 1-bis L. n. 162/2014:
l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

L'accordo può avere ad oggetto:

  • la separazione personale;
  • la cessazione degli effetti civili
  • lo scioglimento del matrimonio
  • la modifica delle condizioni di separazione o divorzio
  • l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio;
  • la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli;
  • la determinazione degli alimenti;
  • lo scioglimento dell'unione civile e sue eventuali modifiche successive.

attenzione

Si raccomanda l'uso del modello aggiornato di accordo, approvato dal Consiglio Nazionale Forense.

Ai sensi dell'art. 6, c. 2 L. n. 162/2014:

  • in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il nulla osta, che verrà emesso solo in difetto di irregolarità.
  • in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale (territorialmente) competente entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso.
    Il Procuratore della Repubblica lo autorizza solo quando ritiene che l'accordo sia conforme all'interesse dei figli; in caso contrario, lo trasmette al Presidente del Tribunale.

precisazione

Tale termine è da ritenersi perentorio e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali (ex art. 6, c. 2): e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 6, c. 3) fa discendere dalla data certificata dell'accordo.
Il mancato rispetto del termine determina l'irricevibilità dell'accordo, con la conseguenza per le parti di doverne presentare un nuovo.
L'eventuale cambio di data (per interlineatura o sbianchettamento), non approvato espressamente dalle parti, comporterà egualmente il rigetto dell'accordo.

Ai sensi dell'art. 6, c. 3 L. n. 162/2014:
nell'accordo gli avvocati dovranno espressamente dare atto:

  • di aver tentato di conciliare le parti;
  • di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
  • di averle informate dell'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

precisazione

L'accordo può prevedere patti di trasferimento immobiliare, aventi efficacia obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2 L. n. 162/2014:
gli avvocati devono certificare:

  • l'autografia delle firme delle parti;
  • la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;
  • l'invio a mezzo PEC dell'accordo firmato digitalmente a cura degli avvocati che assistono le parti;
  • la valutazione di equità (art. 5, c. 8, L. n. 898/1970) dell'assegno di mantenimento pattuito in unica soluzione.
Competenza territoriale

La Procura della Repubblica territorialmente competente per l'approvazione dell'accordo deve essere individuata nel luogo di residenza di una delle parti.

Documentazione

Unitamente all'accordo raggiunto devono essere prodotti i documenti (in formato pdf) indicati nell'allegato n. 1.

precisazione

La trasmissione dei documenti deve avvenire, se possibile, in file separati e numerati, e nella stessa PEC contenente l'accordo firmato digitalmente.

Al fine di consentire il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta del PM nello stesso file contenente l'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro difensori (art. 6, c. 2-bis L. n. 162/2014), si prega di apporre in calce all'accordo medesimo la seguente dicitura:

  • in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti

«VISTO: si autorizza

Milano,

(Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano)»;

 

  • in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti

«VISTO, nulla osta

Milano,

(Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano)».

precisazione

In caso contrario, il nulla osta o l'autorizzazione è contenuto su un file separato, firmato digitalmente dal PM e notificato via PEC agli avvocati delle parti.

Ufficio di presentazione

L'accordo firmato digitalmente dagli avvocati delle parti deve essere inviato all'indirizzo PEC della Segreteria Affari civili (affaricivili.procura.milano@giustiziacert.it).

Rilascio del provvedimento del PM

Il Pubblico Ministero provvede a rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione in calce all'accordo firmato digitalmente dagli avvocati oppure con file separato.
Ai sensi dell'art. art. 6, c. 2-bis L. n. 162/2014, la Segreteria Affari civili comunicherà a mezzo PEC il provvedimento del PM agli avvocati delle parti.

attenzione

I dieci giorni previsti dalla legge per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civiledecorrono dalla data di consegna della PEC.

Contributo unificato, imposta di bollo e diritti di cancelleria

Secondo la Circolare 14/06/2018 del Ministero della Giustizia (Prot. AMM14/06/18.032479E), avente ad oggetto «Procedimenti in materia di negoziazione assistita – Contributo unificato per la eventuale fase celebrata davanti al Presidente del Tribunale» il procedimento è esente da contributo unificato, imposta di bollo e diritti di cancelleria, anche per quanto concerne l'eventuale rilascio di copie conformi del nulla osta o autorizzazione.

Trasmissione dell'accordo al COA

Ai sensi dell'art. 6, c. 3-ter L. n. 162/2014:
l'accordo, munito di autorizzazione o nulla osta, deve essere trasmesso a mezzo PEC (o con altro sistema equipollente), a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno di essi.
Il Consiglio ricevente ne cura la conservazione in apposito archivio e, se richiesto, ne rilascerà copia autentica alle parti e ai loro difensori.

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