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19 ottobre 2021
Bonus prima casa per giovani under 36: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il Decreto Sostegni-bis ha introdotto l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nonché dell'imposta sostitutiva per i mutui per tutti gli under 36 che acquistano la prima casa. Con la circolare in esame, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla misura.

La Redazione

Con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36. Tale misura è stata introdotta dall'articolo 64, commi da 6 a 10, del Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021) rubricato «Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile».

Prima di soffermarsi sui requisiti soggetti e oggetti della misura, è opportuno capire di cosa di tratta.

precisazione

L'agevolazione consiste nell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d'imposta in caso di acquisto soggetto a IVA (commi 6 e 7).

L'esenzione può riguardare anche:

  • l'imposta sostitutiva per i mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo;
  • le pertinenze della casa, ad esempio box o garage;
  • gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria.

attenzione

Essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso, la misura in esame non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita.

precisazione

Il beneficio può essere richiesto per tutti gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, il bonus prima casa spetta:

  • a chi non ha compiuto 36 anni nel giorno del rogito, cioè l'atto notarile di compravendita vero e proprio, a prescindere dalla data di stipula del compromesso.

attenzione

Per soddisfare il requisito dell'età occorre prestare attenzione a due date:

  • la data del trentaseiesimo compleanno;
  • la data del rogito per l'acquisto dell'abitazione.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate precisa che chi stipula nel 2021 deve compiere 36 anni dal 2022 in avanti e chi stipula nel 2022 li deve compiere dal 2023 in avanti.

  • a coloro che possiedono un ISEE inferiore a 40mila euro.

precisazione

Il valore ISEE è calcolato sulla base del patrimonio posseduto e dei redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

attenzione

La circolare dell'Agenzia delle Entrate prevede che nell'atto sia indicato il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità o, qualora non si stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU.

Ne consegue che:

  • l'ISEE deve essere in corso di validità alla data del rogito;
  • la presentazione della relativa DUS deve essere avvenuta in data anteriore (o almeno contestuale) all'atto notarile.

Tuttavia, qualora ricorre una situazione di particolare variazione della situazione economica, lavorative o patrimoniale rispetto a quanto attestato nella DSU, è possibile far ricorso all'ISEE corrente che ha validità 6 mesi.
In particolare, in caso di:

  • diminuzione superiore al 25 per cento del reddito familiare complessivo (rispetto all'ISEE ordinario);
  • diminuzione superiore al 20 per cento della situazione patrimoniale (rispetto all'ISEE ordinario);
  • sospensione, la riduzione o la perdita dell'attività lavorativa;
  • interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari.

Il documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate si occupa anche dell'ipotesi di co-acquisto: in questo caso, l'agevolazione deve essere calcolata pro-quota.

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