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27 ottobre 2021
Agevolazione prima casa under 36: possibile anche a seguito di asta giudiziaria
I giovani possono fruire dell'agevolazione "prima casa" anche nell'ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale.
La Redazione

Nella questione sottoposta al Fisco, l'istante, aggiudicatario all'asta di un'unità immobiliare con decreto di trasferimento del Tribunale, non ancora registrato presso l'Agenzia delle entrate, intendeva avvalersi delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione (art. 64 del D.L. n. 73/2021). Pertanto, per le ragioni esposte, l'istante aveva chiesto all'Agenzia dell'Entrate la possibilità di usufruire dei benefici fiscali sia nel momento del pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento che nel momento della futura stipula del contratto di mutuo. 

Premesso quanto innanzi esposto, il Fisco, quanto alla disciplina speciale di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali per «Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di 'prime case' di abitazione (...) se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (...) non superiore a 40.000 euro annui», ha richiamato quanto precisato nella precedente risoluzione n. 38/E del 28 maggio 2021. Con tale provvedimento, l'Amministrazione finanziaria ha da tempo chiarito che è possibile chiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale. Dunque, considerato che la descritta agevolazione "prima casa" trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale, come nella fattispecie in esame, l'Agenzia dell'Entrate ha ritenuto che l'interpellante possa usufruire delle agevolazioni disciplinate dal citato art. 64 del D.L. n. 73/2021, il cui comma 6 fa espresso riferimento agli «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di 'prime case' di abitazione (...) come definite dalla nota II bis all'articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro». Quanto al momento in cui l'istante dovrà rendere le dichiarazioni individuate nella citata nota II-bis, la parte interessata potrà rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell'atto. 

precisazione

L'Agenzia conferma che le soluzioni interpretative assunte con il predetto documento di prassi sono utilizzabili anche nel regime agevolativo di cui al citato articolo 64 del D.L. n. 73/2021. Di conseguenza, nessun rilievo assume il riferimento al momento della futura stipula del contratto di mutuo come, invece, sostenuto dall'istante.

In conclusione, si potrà usufruire dell'agevolazione prima casa under 36 anni anche nel caso di aggiudicazione all'asta di un'unità immobiliare con decreto di trasferimento del Tribunale.

attenzione

Il presente parere in oggetto è stato ribadito anche nella successiva Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 12/E del 14 ottobre 2021. Pertanto, come riportato a pag. 12 del presente documento, le agevolazioni previste dall'articolo 64 del D.L. n. 73/2021 di cui trattasi trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il diritto sull'immobile si acquisisca per effetto di un decreto di trasferimento emesso all'esito di un procedimento giudiziale.

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