Nella questione sottoposta al Fisco, l'istante, aggiudicatario all'asta di un'unità immobiliare con decreto di trasferimento del Tribunale, non ancora registrato presso l'Agenzia delle entrate, intendeva avvalersi delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione (
Premesso quanto innanzi esposto, il Fisco, quanto alla disciplina speciale di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali per «Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di 'prime case' di abitazione (...) se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (...) non superiore a 40.000 euro annui», ha richiamato quanto precisato nella precedente risoluzione n. 38/E del 28 maggio 2021. Con tale provvedimento, l'Amministrazione finanziaria ha da tempo chiarito che è possibile chiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale. Dunque, considerato che la descritta agevolazione "prima casa" trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale, come nella fattispecie in esame, l'Agenzia dell'Entrate ha ritenuto che l'interpellante possa usufruire delle agevolazioni disciplinate dal citato
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L'Agenzia conferma che le soluzioni interpretative assunte con il predetto documento di prassi sono utilizzabili anche nel regime agevolativo di cui al citato |
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Il presente parere in oggetto è stato ribadito anche nella successiva Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 12/E del 14 ottobre 2021. Pertanto, come riportato a pag. 12 del presente documento, le agevolazioni previste dall' |