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19 novembre 2021
La guida del fisco per sfruttare le agevolazioni per l’acquisto della prima casa
L'Agenzia dell'Entrate ha pubblicato la “Guida per l'Acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”. Uno strumento che fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge.
La Redazione
La guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.

attenzione

In base alla regola del sistema del “prezzo-valore”, il Fisco precisa che:

  • la tassazione dell'atto avviene sul valore calcolato in base alla rendita catastale dell'immobile e non sul corrispettivo effettivamente pagato;
  • viene limitato il potere di accertamento di valore dell'Agenzia delle entrate;
  • spetta per legge una riduzione degli onorari notarili.
Le verifiche preliminari
Prima di comprare casa è utile ottenere più informazioni possibili sull'immobile e, soprattutto, accertarsi di effettuare l'acquisto dal legittimo proprietario. Sul sito dell'Agenzia delle entrate, infatti, sono disponibili appositi servizi, alcuni senza registrazione altri con registrazione, attraverso i quali è possibile ottenere informazioni e notizie su un immobile.
Ad esempio, attraverso l'ispezione ipotecaria, è possibile consultare i registri, le note e i titoli depositati presso i “Servizi di pubblicità immobiliare” dell'Agenzia delle entrate. In questo modo, si possono controllare le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni presenti nei registri immobiliari. Quindi, mediante l'ispezione ipotecaria è possibile individuare il proprietario dell'immobile e se, sullo stesso, ci sono ipoteche o pendenze, anche giudiziarie.

precisazione

L'ispezione ipotecaria può essere richiesta presso gli uffici provinciali – Territorio oppure online. In entrambi i casi, il servizio è gratuito se viene richiesto per beni immobili dei quali il richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (ispezione ipotecaria personale); rientrano nella consultazione gratuita le ipoteche “contro” mentre sono escluse le ipoteche “a favore”. Se, invece, il richiedente non è titolare, neanche in parte, dell'immobile, per il servizio si applicano i tributi previsti dalla legge. Sul sito dell'Agenzia sono disponibili tutte le informazioni necessarie per accedere al servizio.

I costi del compromesso
Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni. La guida indica i costi di registrazione del preliminare, nonché l'imposta di registro e quella di trascrizione.
Le imposte dovute
Le imposte da pagare quando si compra una casa dipendono da diversi fattori e variano a seconda che il venditore sia un “privato” o un'impresa e l'acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”. Nella guida viene descritto il regime fiscale previsto per l'acquisto:
  • di un'abitazione effettuato senza l'applicazione delle agevolazioni “prima casa”;
  • di un'abitazione effettuato con l'applicazione delle agevolazioni “prima casa”;
  • di un'abitazione effettuato con l'applicazione delle agevolazioni “prima casa under 36”.
I vantaggi per l’acquirente
La regola del prezzo-valore si applica alle vendite assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale (quindi sono escluse quelle soggette a Iva) in cui l'acquirente sia una persona fisica (che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali). Quindi, questo meccanismo è utilizzabile, oltre che in tutte le compravendite in cui entrambe le parti sono “privati”, anche nelle cessioni fatte a persone fisiche da parte di venditori non soggetti Iva (associazioni, fondazioni e simili) e in quelle fatte, sempre a persone fisiche, da società o imprese in regime di esenzione Iva. Il sistema del prezzo-valore si applica in generale alle vendite di immobili a uso abitativo e relative pertinenze. Vale, quindi, anche per gli acquisti di abitazioni (e relative pertinenze) in assenza dei benefici “prima casa”.

precisazione

Il prezzo-valore si applica anche agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali parziali e di godimento (per esempio, la nuda proprietà e l'usufrutto) e agli acquisti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto. Anche in questi casi, si deve trattare di immobili a uso abitativo e relative pertinenze.

Per l'applicazione del prezzo-valore è necessario una specifica richiesta dell'acquirente resa al notaio nell'atto di acquisto. La richiesta non può essere contenuta in un successivo atto integrativo. 

In conclusione, l'acquirente che, nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla legge, sceglie di applicare il sistema del prezzo-valore ha importanti benefici. Innanzitutto, si ha una limitazione del potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate sia con riguardo all'imposta di registro sia con riguardo all'Irpef. Infatti, nei confronti degli acquirenti che si avvalgono del sistema del prezzo-valore:
  • l'Agenzia delle entrate non può procedere ad accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, salvo i casi di occultamento in tutto o in parte del prezzo pattuito
  • non trovano applicazione le norme sull'accertamento ai fini Irpef in base a presunzioni semplici.
(Si allega guida del Fisco)
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