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7 ottobre 2022
I nuovi orari di riscaldamento della stagione invernale 2022-2023
Il MiTe ha pubblicato il decreto sul riscaldamento che decide anche quando si possono accendere i termosifoni. Il Ministro Roberto Cingolani ha deciso anche i limiti nell'utilizzo come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
La Redazione
Da quanto appreso dal decreto del MiTe firmato nella giornata del 6 ottobre 2022, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013 , sono ridotti:
- di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione;
- di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.
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La presente riduzione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste perle diverse zone climatiche. |
Pertanto, l'esercizio degli impianti termici, quindi, il riscaldamento è consentito con i seguenti limiti:
ZONA CLIMATICA | PERIODO ACCENSIONE | ORARIO |
ZONA A
(Zona Sud-Orientale e delle Isole) Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle |
dall'8 dicembre al 7 marzo | 5 ORE giornaliere |
ZONA B
(Zona Tirrenica) Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria, Crotone |
dall'8 dicembre al 23 marzo | 7 ORE giornaliere |
ZONA C
(Zona Adriatica Settentrionale) Imperia; Latina; Bari; Benevento; Brindisi; Cagliari; Caserta; Catanzaro; Cosenza; Lecce; Napoli; Oristano; Ragusa; Salerno; Sassari; Taranto |
dal 22 novembre al 23 marzo | 9 ORE giornaliere |
ZONA D
(Zona Appenninica) Genova; La Spezia; Savona; Forlì; Ancona; Ascoli Piceno; Firenze; Grosseto; Livorno; Lucca; Macerata; Massa C.; Pesaro; Pisa; Pistoia; Prato; Roma; Siena; Terni; Viterbo; Avellino; Caltanissetta; Chieti; Foggia; Isernia; Matera; Nuoro; Pescara; Teramo; Vibo Valentia |
dall'8 novembre al 7 aprile | 11 ORE giornaliere |
ZONA E
(Zona Padana) Alessandria; Aosta; Asti; Bergamo; Biella; Brescia; Como; Cremona; Lecco; Lodi; Milano; Novara; Padova; Pavia; Sondrio; Torino; Varese; Verbania; Vercelli; Bologna; Bolzano; Ferrara; Gorizia; Modena; Parma; Piacenza; Pordenone; Ravenna; Reggio Emilia; Rimini; Rovigo; Treviso; Trieste; Udine; Venezia; Verona; Vicenza; Arezzo; Perugia; Frosinone; Rieti; Campobasso; Enna; L'Aquila e Potenza |
dal 22 ottobre al 7 aprile | 13 ORE giornaliere |
ZONA F
(Zona Alpina) Cuneo, Belluno e Trento |
NESSUNA LIMITAZIONE | NESSUNA LIMITAZIONE |
Tuttavia, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe – prevede il decreto – le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Inoltre, il provvedimento dispone che “i valori di temperatura dell'aria sono ridotti di un grado centigrado “. Quindi, sempre con più o meno 2 gradi di tolleranza:
- da 20 a 19 gradi per le abitazioni;
- da 18 a 17 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.
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Le riduzioni e i nuovi limiti temporali non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili. |
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